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Aufsatz · Pareri (CNE) 9/2005/2005

Assistenza al suicidio

‹Kapitel 7 von 8S. 70–75›
Angaben zum Werk
Zeitschrift
Pareri (CNE)
Band
9/2005
Sprache
Italienisch
Zitiervorschlag
Commissione nazionale d’etica in materia di medicina umana, Assistenza al suicidio, in: Pareri (CNE) 9/2005/2005, S. 70–75
— S. 70 —

Ibambini e i giovani non vanno assistiti nel suicidio.

C’è da sperare che i bambini e i giovani che esprimono il desiderio di morire cambino idea in una fase successiva. Non va dimenticato che determinate contingenze e argomentazioni possono facilmente influenzarli. Spesso, la loro consapevolezza di sé è ancora fragile e un problema o un conflitto può turbarli profondamente. Pertanto, il rischio che vedano il suicidio come unica via d’uscita è alto. Anche nelle malattie in fase terminale occorre privilegiare la tutela della vita.

— S. 71 —

8 – Ospedali e istituti sociosanitari (testo approvato senza pareri contrari)

Il compito degli ospedali acuti e degli istituti sociosanitari consiste nel migliorare la salute e la qualità della vita anche nelle ultime fasi della stessa, e non nel provocare la morte. In queste strutture, il suicidio solleva quindi un notevole conflitto.

A – Strutture di lunga degenza: se un ospite desidera farsi assistere nel suicidio e non dispone di altro domicilio dovrebbe avere la possibilità di compiere l’atto all’interno della struttura stessa.

Diversa è invece la situazione nel caso di strutture interamente private, che al momento dell’ammissione informano i pazienti dell’impossibilità di usufruire dell’assistenza al suicidio nei loro spazi. Il personale delle strutture di lunga degenza non può assolutamente essere obbligato a prestare assistenza ad un suicidio (riserva dell’obiezione di coscienza).

B – Ospedali acuti: ogni struttura deve stabilire chiaramente se accordare o meno ai propri pazienti la possibilità del suicidio assistito, ed essere in grado di spiegare loro la propria decisione.

Autorizzando questa prassi, la struttura dovrebbe creare anche le condizioni quadro necessarie affinché l’atto di suicidio possa svolgersi sotto le migliori premesse, senza danneggiare altri pazienti. Anche in questo caso va rispettata la riserva dell’obiezione di coscienza per tutto il personale coinvolto.

C– Riguardo al suicidio in istituti psichiatrici si veda la raccomandazione n. 6.

La decisione ampiamente soppesata di togliersi la vita, non deve fallire a causa delle norme di una struttura o della decisione secondo coscienza di un singolo medico o di un unico gruppo curante. Se del caso, dovrebbe essere garantita la possibilità di consultare un altro medico o di fare capo ad un’altra struttura.

— S. 72 —

9 – Membri delle professioni mediche (testo approvato all’unanimità)

L’assistenza al suicidio pone i medici e il personale curante dinnanzi a un conflitto etico, in quanto la loro professione presuppone in primis un’as- sistenza a tutela della vita. Pertanto, l’assistenza al suicidio non può essere considerata un compito del personale medico. Tuttavia, un medi- co può scegliere liberamente di prestare assistenza al suicidio.

Se rientrasse nei suoi compiti, ogni medico sarebbe tenuto ad assistere nel suicidio i pazienti capaci di discernimento che lo richiedano. I compiti e i doveri di un medico si misurano in base agli obiettivi della sua attività, cioè la guarigione, l’alleviamento delle sofferenze e l’assistenza dei pazienti. Anche nel caso in cui un medico dovesse far uso delle proprie competenze per un suicidio assistito, la sua non sarebbe considerata un’azione finalizzata agli obiettivi e ai doveri medici. Questa distinzione è decisiva per comprendere i compiti dei medici, e in senso lato, i compiti della medicina.

I professionisti del settore sanitario che abbiano deciso secondo coscienza di assistere o meno un suicidio non devono subire biasimi o sanzioni da parte del proprio ordine professionale.

I professionisti del settore sanitario devono seguire una formazione per le cure ai pazienti in fin di vita, che affronti anche gli aspetti etici e i dilemmi del suicidio e dell’assistenza al suicidio.

— S. 73 —

10– Persone con intenzioni suicide provenienti dall’estero

(testo approvato senza pareri contrari)

Anche se in genere non vi sono ragioni etiche per precludere alle perso- ne provenienti dall’estero la possibilità di farsi assistere nel suicidio in Svizzera, la difficoltà di garantire le necessarie verifiche e il rispetto del dovere di diligenza ad esse legato solleva in realtà un notevole problema di natura etica. Come per i cittadini residenti in Svizzera, anche per le persone provenienti dall’estero bisognerebbe accertare che le condizioni for- mulate nella raccomandazione n. 4 siano adempiute.

Si suppone che le ragioni che spingono una persona a decidere di chiedere assistenza al suicidio nel nostro Paese siano le stesse, che risieda in Svizzera o all’estero. Pertanto, se per considerazioni di natura etica si ritiene che le persone residenti in Svizzera debbano poter usufruire dell’assistenza al suicidio, vi sono buone ragioni non etiche ma tutt’al più sociopolitiche per negare questa opportunità alle persone che vivono all’estero.

A prescindere dal Paese di residenza, il maggiore problema etico del suicidio assistito sta nel garantire le necessarie verifiche. Queste verifiche implicano un’approfondita conoscenza della persona e della sua situazione, della costanza del suo desiderio di morire, ecc. Per questo, non basta un unico breve incontro che avviene nel lasso di tempo che intercorre tra l’arrivo nel Paese e l’esecuzione del suicidio.

— S. 74 —

11 – Tendenze sociali e rischi (testo approvato senza pareri contrari)

In futuro, andrà attribuita grande importanza alla prevenzione del suici- dio, soprattutto alla luce degli sviluppi sociali che potrebbero spingere le persone in situazioni critiche ad accettare una proposta di assistenza al suicidio organizzata.

Uno di questi sviluppi è costituito dalla mutata struttura demografica della società (piramide delle età), che vede l’aumento della popolazione anziana e di conseguenza delle persone bisognose d’aiuto. Un secondo sviluppo riguarda l’incremento dei costi sanitari, in particolare nel settore delle cure. La combinazione di queste due tendenze può sottoporre i diretti interessati a una pressione sociale o/e familiare e far nascere in loro sensi di colpa per la necessità di dipendere da altri (per es. dalla famiglia) da un punto di vista finanziario e delle cure. Questo disagio può generare idee suicide.

Le persone bisognose di cure sono particolarmente esposte a questo rischio. La loro libertà e la loro autodeterminazione potrebbero essere influenzate dalla pressione percepita e dall’offerta socialmente accettata di “accompagnamento alla morte”. Questo, anche se tali persone risultano capaci di discernimento e le associazioni di aiuto al suicidio non agiscono per motivi egoistici.

La società ha una responsabilità particolare nei confronti delle persone bisognose di cure e dipendenti. Le condizioni di assistenza, in particolare nella degenza di lunga durata, devono essere tali da non favorire il desiderio di suicidio. Questa responsabilità preventiva contempla anche il sostegno al personale curante, affinché il suo lavoro d’assistenza non implichi sacrifici personali e goda del giusto riconoscimento sociale.

— S. 75 —

12 - Necessità di disciplinamento giuridico

L’attuale situazione giuridica va completata per garantire che

a) prima di una decisione di suicidio assistito siano effettuate tutti gli accertamenti necessari in ogni singolo caso;

b) nessuno sia obbligato a prestare assistenza al suicidio;

c) non sia prestata assistenza al suicidio se la volontà di morire è espressione o sintomo di malattia psichica;

d) in considerazione della posizione di minoranza della raccomandazione n. 7, non sia offerta assistenza al suicidio a bambini e giovani;

e) le associazioni di aiuto al suicidio siano sottoposte a vigilanza da parte dello Stato.

Proprio perché la decisione di assistere un suicidio dev’essere presa pensando alla persona in questione e alla sua situazione, è necessario compiere verifiche estremamente accurate. Nel quadro di queste verifiche non vanno accertate unicamente la capacità di discernimento, l’assenza di pressione sociale, le ragioni, i retroscena e la costanza della volontà di farla finita, ma devono essere esaminate e soppesate con il diretto interessato le possibili alternative ai fini della tutela della vita. Simili verifiche implicano un lungo e approfondito rapporto con il diretto interessato e non un unico e breve contatto.

Nessuno può esigere da un’altra persona di farsi assistere nel suicidio. Inversamente, ognuno ha il diritto di rifiutare la sua partecipazione ad un suicidio. E questo vale per tutte le persone. La decisione di assistere un suicidio dev’essere strettamente personale e non può essere imposta da nessun altro, né da istituzioni, né da persone vicine al suicida, né dallo stesso suicida. La clausola dell’obiezione di coscienza è particolarmente importante per il personale medico e i collaboratori delle strutture sanitarie. L’assistenza al suicidio esula dalle attività del personale curante, che dipendono dalle sue conoscenze professionali, cui un paziente ha diritto.

Quelle: nek-cne.admin.ch · Pareri (CNE) 9/2005/2005