Ergebnisbericht

Vernehmlassung 2002/17: Vereinheitlichung des Zivilprozessrechts (Schaffung einer gesamtschweizerischen Zivilprozessordnung) · 956 Seiten

Fedlex · Ergebnisbericht · Seite 820Fedlex · Ergebnisbericht

tant que l'un de ses membres est récusé. On propose donc de corriger la disposition dans ce sens.

Art. 360

Kantone / Cantons / Cantoni

TI: cpv. 1: la norma dimentica che anche l'intero tribunale arbitrale può essere

destituito.

Si propone pertanto la seguente nuova formulazione del cpv. 1: Il tribunale arbitrale e ciascuno dei suoi membri può essere destituito per accordo tra le parti.

Organisationen / Organisations / Organizzazioni

AKBS: Abs. 2: In sprachlicher Hinsicht ist "absetzen" durch "abberufen" zu ersetzen.

Art. 361

Kantone / Cantons / Cantoni

BS: Abs. 1: Diese Bestimmung ist missverständlich und sollte daher sprachlich

überarbeitet werden. Wer den Text erstmals liest, kommt zum Schluss, dass ein verstorbener Schiedsrichter in den Ausstand treten müsse.

TI: Va inserito un nuovo cpv. 5 che contenga un rinvio all'art. 359 cpv. 5 CPCF.

Parteien / Partis politiques / Partiti politici

Grüne Partei: Zur Vermeidung von Missverständnissen schlagen wir vor, in Absatz 1

die Formulierung "hat es den Ausstand zu nehmen" zu ersetzen durch "wird es abgelehnt". Andernfalls könnte fälschlicherweise darauf geschlossen werde, nicht das Ablehnungsverfahren i.S. von Art. 359 sei anwendbar, sondern das Ausstandsverfahren i.S. von Art. 44.

Art. 362

Kantone / Cantons / Cantoni

TI: Cpv. 1: corrisponde all'art. 181 LDIP, ma aggiunge un'ulteriore possibilità, ossia

l'introduzione di una procedura di conciliazione, riprendendo così - mutatis mutandis - l'art. 13 del Concordato. Vi sono in sintesi tre possibilità per creare litispendenza: (a) sottoporre delle richieste di giudizio all'arbitro (adire l'arbitro non è sufficiente!) designato nella clausola (ciò che in pratica è molto raro); (b) introdurre la procedura di costituzione del Tribunale arbitrale (che, in generale, segue le regole stabilite dalle parti stesse nella clausola arbitrale e, in difetto di ciò, dal giudice statale alla sede dell'arbitrato - art. 3 Conc. e art. 179 cpv. 2 LDIP); (c) presentare la procedura di conciliazione preventiva.

Cpv. 2: Questa norma propone una soluzione assolutamente innovativa. Vi sono due scenari teoricamente concepibili: nel primo il tribunale statale è stato adito per primo e la parte convenuta solleva l'eccezione di esistenza di una clausola arbitrale. Il secondo scenario è, ovviamente, la situazione speculare.