Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2002/17: Vereinheitlichung des Zivilprozessrechts (Schaffung einer gesamtschweizerischen Zivilprozessordnung) · 956 Seiten
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Art. 363
Kantone / Cantons / Cantoni
TI: Il cpv. 1 corrisponde all'art. 182 cpv. 1 LDIP e si allinea pertanto all'idea assai liberista valevole per gli arbitrati internazionali: le parti sono libere (entro certi limiti fissati al cpv. 4) di determinare la procedura applicabile al loro arbitrato.
Molto spesso le parti faranno riferimento alle regole di procedura previste dalle principali istituzioni arbitrali (ad es. le ICC Rules of arbitration o le UNCITRAL Arbitration Rules). Non è comunque insolito, soprattutto negli arbitrati interno, di riferirsi ad una procedura cantonale ("..per tutto quanto non regolato vale la procedura del Cantone...."). L'art. 363 cpv. 1 non lo vieta, anche se ciò appare - perlomeno da un punto di vista concettuale - contrario all'idea di autonomia del processo arbitrale per rapporto alla giustizia statale e alle sue regole.
CPV 2 riprende il sistema dell'art. 182 cpv. 2 LDIP, eliminando però la seconda parte di quella norma LDIP: "sia direttamente sia con riferimento a una legge o a un ordinamento procedurale arbitrale.
Dal punto di vista materiale nulla però cambia al fatto che - a condizione che le garanzie procedurali minime siano rispettate - il tribunale arbitrale possa riferirsi alle fonti che ritiene più adeguate in ogni caso concreto.
Cpv. 4: Il Progetto riprende una volta ancora il sistema dell'art. 182 cpv. 3 LDIP. Ciò significa che, una volta che le parti hanno scelto la via dell'arbitrato, esse non rinunciano perciò alle garanzie di procedura minime previste per la procedura statale. La logica del Progetto e della LDIP è dunque quella per cui le parti e gli arbitri possono scegliere con ampia latitudine la procedura applicabile, ma debbono rispettare: (A) i principi imperativi dell'art. 363 cpv. 4 CPCF (diritto di essere sentiti, uguaglianza di trattamento delle parti, diritto di esprimersi oralmente dinanzi agli arbitri); (B) il diritto di ogni parte di ricusare e destituire un arbitro; (C) e soprattutto i principi di procedura che stanno alla base dei 5 primi motivi di ricorso ammessi dall'art. 378 CPCF.
In sintesi il Progetto, si preoccupa (come la LDIP) di salvaguardare uno standard minimo di "fair procedure" o "due process".
D'altro canto neppure va dimenticato che, sempre secondo la logica arbitrale, le possibilità di correggere vizi procedurali, ricorrendo all'intervento dei giudici statali, sono assai esigue in questo ambito.
Cpv. 5 corrisponde all'art. 25 lit. d) del Concordato, mentre l'art. 182 LDIP è silente al riguardo. La Commissione propone di abolire questo capoverso, che è inutile, in quanto il diritto di farsi rappresentare costituisce una componente fondamentale del diritto di essere sentiti.
Cpv. 6 codifica un principio di procedura a carattere generale, perfettamente valido anche in arbitrato internazionale, anche se il Capitolo XII della LDIP non lo codifica. Più volte il TF ha ribadito che la violazione del diritto di essere sentiti deve essere sollevato immediatamente dinanzi al tribunale arbitrale e non soltanto nel quadro di un ricorso (DTF 25.4.2002 cons. 2a - 4P.17/2002, DTF 10.6.2996 in ASA Bull 2000, 764; DTF 119 II 386 cons. 1a). Lo stesso principio vale per la ricusazione degli arbitri (art. 190 lit. a) LDIP; DTF 128 V 82; 126 III