Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2002/17: Vereinheitlichung des Zivilprozessrechts (Schaffung einer gesamtschweizerischen Zivilprozessordnung) · 956 Seiten
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Organisationen / Organisations / Organizzazioni
ASA: Pour la bonne systématique, il serait souhaitable de compléter le titre marginal
de l'article 365. En effet, le premier alinéa de cette disposition ne concerne pas le concours des autorités judiciaires. En conséquence, le titre pourrait être "Administration des preuves et concours des autorités judiciaires".
Art. 366
Kantone / Cantons / Cantoni
TI: Permettono , a determinate condizioni, il litisconsorzio attivo, passivo, semplice
o necessario, come pure il cumulo oggettivo di azioni.
Si tratta di una norma molto importante, poiché nella giurisdizione arbitrale (come pure in quella statale) occorre assolutamente evitare giudizi contraddittori: rischio sempre presente quando la decisione di questioni connesse o identiche è sparpagliata su più tribunali.
In procedura statale vi sono strumenti adeguati (e ora molto in voga) per concentrare dei litigi connessi (o apparentati) su di un solo giudice, ciò che non è il caso per la procedura arbitrale che richiede - a monte - l'esistenza di una clausola arbitrale tra le parti.
Questo capoverso è dunque una novità assai auspicabile: non si limita ad esigere (come lo fa il Concordato) che i litisconsorti siano parte alla stessa clausola arbitrale o a delle clausole identiche. Basta infatti che queste differenti clausole arbitrali siano "concordanti".
La norma per contro è silente sulla questione - assai spinosa - degli arbitrati "multi parties".
Art. 367
Kantone / Cantons / Cantoni
TI: Cpv. 1: Questa soluzione (ispirata tra l'altro dal Regolamento d'arbitrato della
Camera di commercio di Lugano) è senz'altro corretta e mette fine a una diatriba esistente da anni.
Difatti, l'eccezione di compensazione, in quanto mezzo di difesa, fa senz'altro parte del processo arbitrale e sarebbe dunque assurdo di rinviare le parti - per quanto riguarda appunto il credito compensante - ad un altro giudice o tribunale.
Cpv. 2: Trae la giusta conseguenza della diversità esistente tra un'eccezione di compensazione (mezzo di difesa) e una domanda riconvenzionale (mezzo di contrattacco).
Interessante notare che l'articolo non parla di "connessione", contrariamente all'esigenza posta dall'art. 80 cpv. 2 let. a) CPCF.