Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2002/17: Vereinheitlichung des Zivilprozessrechts (Schaffung einer gesamtschweizerischen Zivilprozessordnung) · 956 Seiten
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Art. 373
Kantone / Cantons / Cantoni
BS: Die formellen Anforderungen an den Schiedsspruch sind nach dem Entwurf
auch dann zu beachten, wenn das Verfahren durch Vergleich erledigt wird. Diese Regelung ist zu streng. Es bedeutet eine sinnlose Erschwerung der Arbeit von Schiedsrichtern, wenn diese beim Vergleichsabschluss daran denken müssen, die Parteien zum Verzicht auf die Angaben von Art. 372 Abs. 1 lit. e aufzufordern, damit nicht im Abschreibungsbeschluss noch eine Schilderung des Sachverhaltes und der rechtlichen Erwägungen (die im Vergleichsfall ohnehin kaum von Bedeutung oder sogar unerwünscht sind) formuliert werden muss. Es sollte daher bei dieser Bestimmung ein zweiter Absatz beigefügt werden, der wie folgt lauten könnte:
Auf die Angaben im Sinne von Art. 372 Abs. 1 lit. e kann in diesem Falle verzichtet werden.
TI: La nota marginale "transazione" è imprecisa, poiché questo articolo riguarda
tutte le possibilità di mettere fine al processo arbitrale: transazione, desistenza, acquiescenza, perdita dell'oggetto litigioso, ecc.
Suggeriamo pertanto la seguente nuova formulazione: "Se durante la procedura arbitrale le parti pongono fine alla controversia il tribunale arbitrale, su richiesta, lo constata sotto forma di lodo" e così modificare la nota marginale: "Fine del processo durante la procedura".
Il fatto che il tribunale arbitrale non debba agire d'ufficio ma solo su richiesta delle parti si giustifica per ragioni di economia di costi a carico delle parti.
Art. 374
Kantone / Cantons / Cantoni
TI: La notificazione avviene, come nel Concordato, con il deposito della sentenza
presso il Tribunale competente.-
Sarebbe importante inserire l'obbligo per gli arbitri di autentificare la loro firma. Si tratta infatti di un requisito (spesso dimenticato) prescritto dalla Convenzione di NY, che è molto restrittiva a questo riguardo.
Art. 375
Kantone / Cantons / Cantoni
TI: Questa regola codifica un principio fondamentale dell'arbitrato, dove i ricorsi
non hanno mai effetto sospensivo ed i lodi arbitrali sono - di conseguenza - immediatamente esecutivi.
Ciò non significa che le parti non possano domandare e ottenere l'effetto sospensivo nel quadro di un ricorso. Sarebbe allora opportuno indicare nella legge questa facoltà, inserendo all'art. 375 CPCF un rinvio all'art. 316 cpv. 2 CPCF.