Rapport sur les résultats
Consultation 2001/2: Loi fédérale sur le commerce électronique · 255 pages
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Deshalb bed¸rfen die Konsumentinnen und Konsumenten eines besonderen Schutzes vor un¸berlegten Vertragsschl¸ssen. In Analogie zu den Haust¸rgesch‰ften (Art. 40a ff. OR) ist ein Widerrufsrecht (Art. 40e VE-OR) vorgesehen, und die Informationspflicht (Art. 40d VE-OR) soll ausgedehnt werden. Beides erscheint uns zweckm‰ssig.
Mit der Teilrevision der Bestimmungen ¸ber den Fahrniskauf (Art. 184ff. OR) wird der Konsumentenschutz verbessert und das schweizerische Recht mit dem UNO-‹bereinkommen vom 11. April 1980 ¸ber Vertr‰ge ¸ber den internationalen Warenkauf harmonisiert.
Die Revision des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb wird die Transparenz der auf elektronischem Weg angebotenen G¸ter und Dienstleistungen erhˆhen. Das entspricht dem Bed¸rfnis nach Konsumentenschutz und steht im Einklang mit den einschl‰gigen europ‰ischen Richtlinien.
TI L'evoluzione della tecnica e il rapido sviluppo delle attivit‡ economiche e commerciali mediante le nuove forme di comunicazione elettronica richiedono precise norme legali, a tutela della sicurezza degli affari e degli utenti. Lo scrivente Consiglio concorda con l'opportunit‡ di legiferare in questo settore e condivide di principio l'impostazione del progetto. Rileva nondimeno che il progetto posto in consultazione costituisce un semplice adattamento del diritto esistente (norme sulla vendita a domicilio) al commercio elettronico, con l'istituzione di un contratto a distanza, senza particolare approfondimento, delle particolarit‡ presentate da Internet.
Riteniamo che sia urgente estendere la protezione attuale del consumatore alle transazioni concluse con le nuove tecniche, in particolare, su Internet. In questo settore gli aspetti internazionali rivestono particolare importanza ed Ë quindi essenziale una coordinazione delle varie legislazioni nazionali e delle convenzioni internazionali gi‡ esistenti.
Un altro punto importante, che approviamo, Ë l'armonizzazione della protezione offerta ai consumatore e al commerciante in Svizzera a quella offerta a livello internazionale (direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza; GU n. L 144 del 4.6.97, pag. 19 segg; direttiva 1999/44/CE del 25 maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, GU n. L 171 del 7.7.1999, pag. 12 segg.; direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societ‡ dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, GU n. L 178 del 17.7.2000, pag. 1 segg., Convenzione delle Nazioni Unite dell11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci). Una protezione giuridica inferiore a quella vigente nelle Comunit‡ europee e a livello internazionale penalizzerebbe infatti le ditte svizzere.
A nostro avviso il nome del progetto, "Iegge federale sul commercio elettronico", non corrisponde al suo contenuto, visto che la revisione parziale proposta comprende solo limitati aspetti del commercio elettronico, cosÏ come inteso comunemente dalla popolazione che se ne avvale. Il campo di applicazione del progetto esclude, infatti, numerose transazioni che trovano ampio spazio su Internet: i contratti per importi inferiori a fr. 100.-, la banca e la borsa elettronica, gli acquisti personalizzati (art. 40a P) e le aste (art. 40c P). Il citato rapporto dell'Ufficio federale del consumo menziona che circa il 25% della popolazione svizzera ha acquistato almeno una volta su Internet e che la maggior parte degli acquisti riguarda dischi, libri, biglietti per spettacoli e simili.