Rapport sur les résultats

Consultation 2004/13: Révision partielle du Code civil (droits réels immobiliers et droit du registre foncier) · 486 pages

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Obwohl wir eine Änderung sachenrechtlicher Vorschriften anstelle der Schaffung finanzieller Anreize zur Wohneigentumsförderung begrüssen, sind wir insgesamt skeptisch hinsichtlich der Erreichbarkeit der mit dem vorgeschlagenen Raumrecht verfolgten Ziele, seiner praktischen Relevanz sowie seiner Akzeptanz. Ggf. wäre zu prüfen, ob und wie mögliche Verbesserungen (Anpassungen und Öffnungen) bei den rechtlichen Bestimmungen zum Stockwerkeigentum möglich sind und sich der angestrebte erleichterte Zugang zu Wohneigentum auf diesem Weg erreichen liesse.

Übrige Teilnehmer / Autres Participants / Altri Partecipanti

CATEF: La proposta intende introdurre un istituto ibrido fra locazione e proprietà mediante il quale, contro pagamento di un’adeguata indennità da misurarsi secondo i restrittivi criteri del diritto della locazione, si concederebbe al beneficiario per un periodo illimitato o di 100 anni, la proprietà sul volume e sulle pertinenze da lui installate nei locali a lui destinati e un diritto d’uso sulle installazioni comuni.

L’indennità per questo diritto equivarrebbe di fatto ad una pigione, quantificata e modificabile secondo le disposizioni protettive fissate dal diritto della locazione in considerazione della parte cosiddetta debole, ossia l’inquilino (art. 269 e segg. CO). In caso di difetti alle parti comuni, il beneficiario avrebbe a disposizione per analogia tutti i mezzi previsti in favore dell’inquilino agli art. 259 segg. CO. A questi si aggiunge addirittura la possibilità di procedere motu proprio ai lavori a spese del proprietario.

A differenza che nella locazione, il beneficiario potrebbe essere espulso dagli spazi solo se violasse gravemente l’obbligo di diligenza e riguardo nei confronti dei vicini o, a determinate condizioni, se in mora, ma non più per motivi gravi o in caso di vendita dell’immobile, per fabbisogno proprio, o per qualsiasi altro legittimo motivo.

Ne deriva pertanto che di fatto l’avente diritto beneficerebbe esclusivamente e per una durata illimitata dei vantaggi della locazione, evitando però gli svantaggi dei conduttori e le responsabilità insite alla proprietà. Siamo infatti molto lontani dalla massima di Eugen Huber "Eigentum verpflichtet"!

Unico a sopportare gli svantaggi sarebbe il proprietario del fondo base: canone fisso che di fatto potrebbe nella migliore delle ipotesi essere adeguato, durante 3-4 generazioni (100 anni), al rincaro; rischio di contestazione dell'indennità entro 30 giorni dalla firma del contratto (art. 270 CO) - mentre il prezzo di vendita e l'indennità per una servitù possono sempre essere convenuti liberamente -; vincolo estremamente lungo nel tempo; impossibilità di poter adeguare le condizioni al mutare delle circostanze; diritti molto limitati in caso di mancato pagamento dell’indennità o di violazione grave del dovere di diligenza (è molto più facile vendere all’asta una proprietà che un diritto di volume…).

Non va poi dimenticato che l'attuale diritto di locazione già permette la possibilità di locare degli spazi grezzi che poi il conduttore può, con l’apposito consenso del locatore, attrezzare come preferisce, convenendo con lui un contratto di lunga durata. Non esiste pertanto alcun motivo di creare un doppione oltretutto mal riuscito.

Si tratta infine di una proposta complicata (cosa succede segnatamente con il finanziamento delle banche o le ipoteche legali per i lavori alle parti comuni o a