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Consultation 2004/16: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 2 · 186 pages
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2 Linee direttrici del progetto
2.1 Obiettivi I modelli managed care devono rimanere un’altenrativa alla forma classica
d’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. In altre parole, non si imporrä agli assicurati di affiliarsi a un modello managedcare; per il buon funzionamento dei modelli ë indispensabile che l’assicurato possa aderirvi facoltativamente, che percepisca la gestione delle cure come servizio benvoluto e non come una limitazione delle libertä di scelta di cui gode oggi. Parimenti, non si vuole imporre ai fornitori di prestazioni una collaborazione con le reti d’assistenza. In effetti, la qua-]itä dei modelli managed care dir)ende in gran parte dallo scambio di esperienze dei fornitori di prestazioni che partecipano ai cosiddetti circoli di qualitä. Obbligare tutti i fornitori di prestazioni a collaborare finirebbe per privare questi circoli della base di fiducia necessaria.
Nella seconda revisione della LAMal il Consiglio federale aveva chiesto che tutti gli assicuratori fossero tenuti ad offrire su tutto il territorio almeno una forma particolare d’assicurazione con sceIta limitata dei fornitori di prestazioni. Si tratta, perÖ, di un obbligo unilaterale degIi assicuratori che non produce il risultato auspicato: da un lato, gli assicuratori sono fortemente penalizzati nei negoziati con i fornitori di prestazioni perchë, diversamente da questi ultimi, sono costretti a stipulare un contratto; dall’altro non vi ë nessuna garanzia che vengano effettivamenteproposti modelli managed care di qualitä. Il Consiglio federale perciÖ, su questo punto, ha cambiato strategiae ora non intende piÜ obbligare gli assicuratori ad offrire questi modelli. In effetti, qualsiasi obbligo a collaborare in modelli managed care contraddice la lore ragion d’essere e, anzi, potrebbe addiritturascreditarli. L’obbligatorietä finisce per inibire gli effetti incentivanti e, dunque, i necessari cambiamenti di comportamento.
Il (_'onsiglio federale propone pertanto di prescindere da obblighi di legge per tutti coloro che partecipano ai modelli managed care; ritiene che il principio di volontarietä e di libertä contrattuale, unitamente a incentivi piÜ forti, sia il mezzo piÜ idoneo per promuovere questi modelli. Gli accordi stipulati tra le parti in causa non devono esserlo in base a vincoli di legge, bensi in virtÜ della libera concorrenza.
Il mode110managed care, attraverso la collaborazione di tutte le parti in causa, si prefigge di conseguire un’elevata qualitä delle cure e di sfruttare le risorse disponibili con la massima efficacia. L’elevato livello qualitativo delle cure va raggiunto attraverso una maggior collaborazione dei fornitori di prestazioni e accordi speciali tesi a garantire la qualitä. Non bisogna prendere in considerazione soltanto gli incentivi finanziari; occorre anche incoraggiare la fiducia in questi modelli assicurativi e in particolarenella loro qualitä. Gli assicurati devono sapere che, proprio per questi modelli, vengono garantiti principi quali una copertura sanitaria completa, l’assunzione delle cure successive e la qualitä delle prestazioni. Grazie al livello qualitativo delle cure, che si auspica elevato, questi modelli diventeranno interessanti non soltantoper gli assicurati, ma anche per i fornitori di prestazioni. Un altro incentivo per gli assicurati ë la possibilitä di ottenere,in base ai risparmi effettivamente conseguiti, non solo riduzioni sui premi, ma anche rimborsi.