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Consultation 2004/69: Assurance maladie: Financement des soins · 149 pages
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4 Spiegazioni relative all’attuazione giuridica
4.1 Adeguamenti derivanti dall’attuazione del modello A
4.1.1 Adeguamenti nell’assicurazione malattie
L’attuazione del modello A in relazione alle prestazioni non presuppone adeguamentigiuridici a livello di legge, ma unicamentea livello di ordinanza: infatti a livello di legge il diritto vigente designa le prestazioni non mediche soltanto neI
loro principio (le cure sono definitenell’articolo 25 capoverso2 lettera a LAMal), mentre le singole prestazioni a carico delle casse malati sono definite in elenchi
positivi a live110di ordinanza. Per l’attuazione del modello A, questo principio della definizione delle prestazioni daI punto di vista del diritto in materia di assicurazione malattie significa che non occorrerä procedere a modifiche a livello di legge, bensi a una nuova definizione del settore delle prestazioni nell’ordinanza sulle prestazioni.
L’adeguamentodell’OPreai sensi del modelloA comporteräla revisionedei
seguenti punti:
Nuova defrnizionedelle cure medicIte (art. 7 OPre) : la definizione delle eure mediche nell’ordinanza andrä verificata e adeguata al nuovo modello. Una
particolare attenzione dovrä essere rivolta alla definizione delle prestazioni, che dovrä rendere praticamente impossibile comportamenti elusivi (p. es. la
prescrizioneper ragioni sociali di cure mediche non indicate daI profilo medico allo scopo esclusivodi far si che Ie eure medichenecessarieper il singolocaso
vengano assunte dall’ assicurazione malattie).
Nuo\1adefrnizione delle cure di base ( art. 7 OPre): le cure di base devono da un
lato essere adeguate, per quanto concerne l’estensione delle prestazioni, alla
definizione internazionalmentericonosciuta degli atti ordinari della vita (AOV), dall’altro devono essere limitate quali prestazioni accessorie delle cure per la vecchiaia: le cure di base sono coperte esclusivamenteper persone nell’etä legale di pensionamento cui sono dispensate cure me(liche.
Veriftca dellevatütazioni dei bisogni e delle procedure di controtto(art. 8 e 8a
OP re): allo scopo di poter controllare lo sviluppo deI volume delle prestazioni neI
settore delle cure, sarä indispensabile verificare i meccanismi esistenti della
valutazione dei bisogni e delle procedure di controllo (in particolare la limitazione
neI tempocon possibilitädi ripetizione)ed eventualmentecompletarli,ad
esempio mediante il ricorso a medici di fiducia.
4.1.2 Adeguamenti nell’AVS Art. 43bis
Ai beneficiari di una rendita di vecchiaia grandi invalidi di grado lieve sarä concesso un assegno per grandi invalidi per compiere gli atti ordinari della vita (cure di base). In tal modo possono essere coperte, in misura modesta, le prestazioni Spitex.
L’assegno per grandi invalidi in caso di grande invaliditä di grado lieve sarä tuttavia concesso unicamente alle persone in etä di pensionamento AVS che vivono a casa e non a quelle che soggiornano in un istituto. Analogamente, i beneficiari della rendita di vecchiaia grandi invalidi di grado medio o elevato che vivono in un istituto non ricevono pitr alcun assegno per grandi invalidi se l’assicurazione malattie assumele spese delle cure mediche e delle cure di base.