Rapport explicatif

Consultation 2009/82: Ordonnance sur les exigences de sécurité des câbles des installations de transport à câbles (ordonnance sur les câbles) · 3 pages

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N. di registrazione/dossier: 521/2010-03-23/220

Il capitolo 2 contempla i requisiti applicabili a tutti gli impianti autorizzati in virtù di disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della LIFT (attualmente circa il 96% degli impianti a fune). Il capitolo espone in dettaglio quali disposizioni della vigente ordinanza sulle funi vengono mantenute per gli impianti retti dal diritto anteriore allo scopo di conservare l’attuale livello di sicurezza. Inoltre, gli art. 15 dell’avamprogetto indicano quali requisiti si applicano in caso di sostituzione di una fune con una dello stesso tipo. Il mantenimento degli attuali requisiti per le modifiche non sostanziali a impianti retti dal diritto anteriore è compatibile con le disposizioni della Dir. 200/9/CE. A questo proposito si rinvia alla tabella a pag. 3 che illustra il rapporto tra l'OFuni e la direttiva europea.

Il capitolo 3 adegua le disposizioni dell’attuale ordinanza sulle funi a quelle europee (ad es. sezione 2 «Manutenzione»). Gli intervalli di controllo per gli impianti retti dal diritto anteriore e dal nuovo diritto, finora diversi, sono stati armonizzati tanto che nella nuova ordinanza sono ora identici. Ciò comporta una semplificazione delle prescrizioni. L’uniformazione degli intervalli per i controlli visivi e non distruttivi agevola notevolmente l’attuazione da parte dei gestori degli impianti.

Per tutti gli impianti a fune si applicano gli stessi criteri di dismissione2 (riduzione della sezione ammessa/criteri di dismissione secondo l’allegato 3). In futuro il servizio tecnico di controllo CITS adotterà anche i valori di cui all’allegato 3 anziché i criteri di dismissione prescritti dal vigente regolamento del concordato (che divergono da quelli dell’UFT). Ciò permetterà una considerevole semplificazione della normativa nel settore degli impianti a fune. Nei casi limite si possono tuttavia applicare anche in futuro i criteri di dismissione che figurano nell’ordinanza del 13 dicembre 1993 sulle funi (cfr. allegato 6 dell'avamprogetto OFuni).

Laddove possibile, sono state riprese le disposizioni della collana di norme SN EN 2927, in modo da ottenere un’armonizzazione coerente con le norme tecniche vigenti anche per le funi degli impianti retti dal diritto anteriore. Per garantire la necessaria flessibilità ai gestori, restano applicabili anche le disposizioni dell’ordinanza attualmente in vigore.

L’art. 24 precisa chi può effettuare lavori agli attacchi di estremità (ovvero i «componenti di sicurezza» secondo l’allegato II della direttiva europea).

Nell’avamprogetto OFuni vengono inoltre disciplinati aspetti che devono essere stabiliti dall’autorità di vigilanza e che non sono sanciti da norme tecniche (ad es. disposizioni relative ai servizi di controllo delle funi, al loro personale e ai controlli o ai requisiti per la fabbricazione di funi tenditrici). Per la prima volta vengono precisati anche i requisiti relativi all’obbligo di registrazione delle funi (art. 52 registro giornale).

2 I criteri di dismissione stabiliscono la riduzione di sezione massima che può essere raggiunta su una lunghezza data in seguito a rottura di fili, usura e corrosione.