Rapport explicatif
Consultation 2009/82: Ordonnance sur les exigences de sécurité des câbles des installations de transport à câbles (ordonnance sur les câbles) · 3 pages
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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dei trasporti UFT
Revisione dell’ordinanza sulle funi (OFuni)
1. Obiettivi della revisione
I motivi che hanno portato alla revisione dell’ordinanza sulle funi sono:
- inquadrare l’ordinanza sulle funi nella sistematica della LIFT e dell’OITF;
- armonizzare le prescrizioni cantonali e federali;
- laddove possibile, adeguare le disposizioni alle nuove regole della tecnica (norme
EN indicate dall’UFT);
- tener conto dello stato attuale della tecnica e della scienza (ad es. per gli attacchi
d’estremità);
- adottare misure per identificare meglio le lacune di sicurezza;
- migliorare la verificabilità delle azioni rilevanti per la sicurezza;
- apportare adeguamenti redazionali.
2. Struttura e contenuti dell’OFuni
L’ordinanza rivista si articola in tre capitoli, più gli allegati.
Capitolo 1: Disposizioni generali (ad es. campo d’applicazione, definizioni)
Capitolo 2: Disposizioni applicabili alle funi di impianti retti dal diritto anteriore (ad
es. prova di collaudo delle funi di sostituzione)
Capitolo 3: Disposizioni generali applicabili alle funi degli impianti retti dal nuovo
diritto e dal diritto anteriore (ad es. esercizio e manutenzione, prescri zioni relative ai servizi di controllo, limiti di deterioramento consentiti).
Da questa struttura si evince che la nuova ordinanza sulle funi non definisce ulteriori requisiti di fabbricazione e di prova per le funi di impianti autorizzati in virtù delle disposizioni della LIFT. A questi impianti si applicano esclusivamente le disposizioni della LIFT e dell'OIFT, incluse le norme CEN/TC 242 indicate dall’UFT.
Capitolo 1: L’art. 2 dell’avamprogetto definisce i termini di «impianto di trasporto a fune retto dal diritto anteriore» e di «impianto di trasporto a fune retto dal nuovo diritto». Questi termini sono stati scelti per evitare la confusione con il concetto di «autorizzazione d’esercizio esistente» di cui all’art. 36 OIFT. Ci si è quindi consapevolmente scostati dalla terminologia utilizzata dall'art. 1 n. 4 della Dir. 2000/9/CE, che parla di «impianti esistenti». L’art. 3 dell’avamprogetto OFuni indica quali prescrizioni sono applicabili alle funi degli impianti retti dal nuovo diritto e quali alle funi degli impianti retti dal diritto anteriore. Riflette i principi giuridici generali delle disposizioni transitorie ed è in linea con la Direttiva CE sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone1. L’art. 4 dell’avamprogetto stabilisce le deroghe ammissibili, specificando in quali procedure le deroghe devono essere sottoposte all’UFT. Per le deroghe applicabili alle funi di impianti retti dal nuovo diritto l’art. 4 cpv. 1 rinvia all’art. 9 OIFT. Ispirandosi fortemente all’art. 6 della precedente ordinanza, l’art. 4 cpv. 2 dà continuità alla prassi in materia di deroghe applicabili alle funi degli impianti retti dal diritto anteriore.
1 Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone; GUCE: 2000 / L 106/21.