1 Obbligo d’assoggettamento e di rendiconto di società di persone
Info IVA per settore 04 · Edilizia
In vigore · Stato dal 11 maggio 2026
AFC · Info IVA settore 04 · n. 1 · Italiano
Le società di persone, segnatamente le società semplici ai sensi dell’articolo 530 CO, quali comunità di lavoro o di artigiani, consorzi ecc., che agiscono in nome proprio nei confronti di terzi ed eseguono prestazioni sono assoggettate all’imposta se sono adempite le condizioni legali per l’assoggettamento (art. 10 LIVA). L’assoggettamento di queste società semplici sussiste indipendentemente dal fatto che i singoli soci siano già iscritti nel registro dei contribuenti IVA oppure no. Se le condizioni per l’assoggettamento sono adempite al momento dell’inizio dell’attività, la società semplice deve annunciarsi spontaneamente all’AFC per l’assoggettamento entro 30 giorni per via elettronica tramite l’apposito portale (art. 123 OIVA).
[Illustrazione: nell’originale] | Ulteriori informazioni sull’assoggettamento e sulla rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento (art. 11 LIVA) sono contenute nell’info IVA Assoggettamento. |
Se la società semplice incarica un socio di eseguire i mandati del committente della costruzione, si verificano prestazioni sia tra il socio e la società semplice sia tra quest’ultima e il committente.
In questo contesto occorre tenere in considerazione che un eventuale trasferimento di partecipazioni all’utile dalla società semplice ai soci non deve essere imposto da questi ultimi (non controprestazione secondo l’art. 18 cpv. 2 lett. f LIVA).
Simili partecipazioni all’utile non comportano per il beneficiario una correzione né una riduzione della deduzione dell’imposta precedente (→ info IVA Deduzione dell’imposta precedente). I documenti concernenti la ripartizione dell’utile non contengono riferimenti all’IVA.
Se dall’attività della società semplice risulta una perdita, quanto precede è applicabile per analogia. La società semplice non deve imporre gli importi che riceve dai soci a copertura della perdita. L’ottenimento di una simile copertura della perdita non comporta una correzione della deduzione dell’imposta precedente. Neanche i documenti relativi alla copertura della perdita contengono riferimenti all’IVA.