9 Opzione
Info IVA per settore 04 · Edilizia
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018
AFC · Info IVA settore 04 · n. 9 · Italiano
Secondo l’articolo 22 capoverso 1 LIVA, si può optare per l’imposizione (volontaria) della vendita nonché della locazione e dell’affitto di costruzioni esclusi dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 20 e 21 LIVA), indicando chiaramente l’IVA relativa a tali prestazioni (in contratti, contratti preliminari, fatture ecc.) o tramite la dichiarazione (cumulativa) alle cifre 200 e 205 del rendiconto IVA (art. 39 OIVA).
[Illustrazione: nell’originale] | I principi e le condizioni concernenti l’opzione sono reperibili nell’info IVA “Oggetto dell’imposta”. |
Tuttavia, l’opzione non è ammessa se l’acquirente, il locatario o l’affittuario utilizza la costruzione esclusivamente a scopo abitativo (art. 22 cpv. 2 lett. b LIVA; → cifra 8.4.1.1).
Costituiscono un’eccezione, a determinate condizioni, la vendita, la locazione e l’affitto di costruzioni a beneficiari istituzionali ai sensi dell’articolo 143 capoverso 2 lettera a OIVA (art. 150 OIVA). Ulteriori dettagli sulle vendite, sulle locazioni e sugli affitti di costruzioni per beneficiari istituzionali sono reperibili nell’info IVA “Prestazioni a rappresentanze diplomatiche e a organizzazioni internazionali”.
[Illustrazione: nell’originale] | Il valore del terreno non rientra mai nella base di calcolo, nemmeno in caso di vendite di costruzioni con opzione (art. 24 cpv. 6 lett. c LIVA in relazione con l’art. 150 OIVA). |
Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.