3 Luogo della fornitura

Info IVA per settore 04 · Edilizia

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2022

AFC · Info IVA settore 04 · n. 3 · Italiano

(art. 7 LIVA)

È considerato luogo della fornitura quello

a.

in cui si trova il bene al momento del trasferimento del potere di disporne economicamente, della consegna o della messa a disposizione per l’uso o il godimento;

b.

dal quale inizia il trasporto o la spedizione del bene a destinazione dell’acquirente o, su suo ordine, a destinazione di un terzo.

I lavori edili sono considerati eseguiti nel luogo in cui si trova il fondo rispettivamente la costruzione.

Se una costruzione è realizzata comprovatamente all’estero, la rispettiva controprestazione non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (IVA svizzera). Si raccomanda di esportare all’estero i mezzi d’esercizio (macchinari, attrezzi ecc.) necessari per la realizzazione di simili costruzioni con libretto ATA o secondo il regime doganale di ammissione temporanea. In tal modo è garantita la loro successiva reimportazione sul territorio svizzero in esenzione d’imposta. Per questa procedura è competente l’UDSC, il quale rilascia anche le necessarie informazioni in materia.

[Illustrazione: nell’originale]

Informazioni dettagliate sul luogo della fornitura figurano nell’info IVA Luogo della prestazione.