6 Trattamento fiscale dei pagamenti di risarcimento danni
Info IVA per settore 05 · Veicoli a motore
In vigore · Stato dal 1 maggio 2017
AFC · Info IVA settore 05 · n. 6 · Italiano
Una prestazione in denaro per il risarcimento di un danno non è in relazione con uno scambio di prestazioni. La prestazione in denaro è eseguita perché l’autore del danno deve rispondere, per legge o per contratto, del danno causato e delle sue conseguenze e non perché chi paga ha ricevuto una fornitura o una prestazione di servizi. In mancanza di una prestazione, il pagamento del risarcimento danni costituisce una non controprestazione (art. 18 cpv. 2 lett. i LIVA) e pertanto non va imposto dal beneficiario, bensì dichiarato alla cifra 910 del rendiconto IVA.
Gli introiti per il risarcimento dei danni non hanno alcuna ripercussione sulla deduzione dell’imposta precedente per il contribuente danneggiato, ossia non va effettuata alcuna correzione della deduzione dell’imposta precedente sebbene il risarcimento dei danni non costituisca una controprestazione.
Il contribuente danneggiato che rimuove da sé il danno ed emette una fattura all’autore del danno non deve imporre il corrispettivo importo (risarcimento del danno propriamente detto). Sulla fattura si raccomanda di apporre la dicitura “Risarcimento del danno senza IVA”. Lo stesso vale se il danneggiato contribuente non rimuove il danno e in compenso riceve dall’autore un indennizzo per la perdita di valore. Il contribuente danneggiato ha diritto alla deduzione dell’imposta precedente sulle prestazioni utilizzate per la riparazione, purché non utilizzi il bene danneggiato per un’attività non imprenditoriale né per un’attività imprenditoriale non legittimante la deduzione dell’imposta precedente.
Di regola, le società d’assicurazioni non rimborsano l’IVA in caso di sinistri di contribuenti.
Se un contribuente non ha diritto alla deduzione totale dell’imposta precedente, questo principio si applica anche ai casi di risarcimento danni.
L’ammontare di IVA che una società d’assicurazioni rimborsa in caso di sinistri e l’eventuale rimborso a un contribuente che allestisce i rendiconti con il metodo delle aliquote saldo sono questioni di diritto civile. L’AFC non è competente per giudicare le controversie in materia di trasferimento dell’imposta; le stesse incombono di regola ai tribunali civili (art. 6 cpv. 2 LIVA).
[Illustrazione: nell’originale] | Ulteriori informazioni sono contenute nelle info IVA “Oggetto dell’imposta” e “Aliquote saldo” nonché nell’info IVA concernente il settore “Assicurazioni”. |