5 Locazione o leasing di veicoli a motore

Info IVA per settore 05 · Veicoli a motore

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA settore 05 · n. 5 · Italiano

La locazione o il leasing di beni è considerato fornitura (art. 3 lett. d LIVA).

Se al momento della sua messa a disposizione per l’uso o il godimento il veicolo a motore si trova in territorio svizzero, la locazione è considerata eseguita in territorio svizzero. Questi ricavi di locazione o di leasing sono imponibili all’aliquota normale.

La messa a disposizione di veicoli a motore (p. es. automobili o camper) per l’uso o il godimento è esente dall’imposta purché il destinatario della prestazione (locatario) li utilizzi prevalentemente all’estero e l’utilizzo prevalente all’estero possa essere comprovato dal locatore attraverso documenti adeguati.

[Illustrazione: nell’originale]

Ulteriori dettagli in merito figurano nelle info IVA “Luogo della prestazione” e “Oggetto dell’imposta”.

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.