3 Deduzione dell’imposta precedente fittizia
Info IVA per settore 05 · Veicoli a motore
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2024
AFC · Info IVA settore 05 · n. 3 · Italiano
Il contribuente può dedurre l’imposta precedente fittizia se nell’ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente ha acquistato un bene mobile accertabile senza chiaro trasferimento d’imposta (art. 28a LIVA). In compenso, in caso di vendita o di noleggio di questo bene deve dichiarare l’intera controprestazione e può indicare l’IVA sul giustificativo di vendita.
È considerato accertabile il bene mobile chiaramente identificabile. Il bene è chiaramente identificabile in particolare attraverso un contrassegno individuale, come il numero di telaio (chassis), sulla base di un documento contabile o se il bene presenta tratti distintivi che lo rendono visivamente o strutturalmente unico, comprovabili con giustificativi e/o mezzi di prova.
Esempio
Nel gennaio del 2024 un commerciante di veicoli a motore contribuente acquista un veicolo d’occasione difettoso, lo smonta e vende i pezzi riutilizzabili e i rottami a un acquirente all’estero.
Egli ha diritto alla deduzione dell’imposta precedente fittizia, dal momento che il veicolo d’occasione è accertabile sulla base del numero di telaio. È irrilevante che il veicolo sia smontato e i pezzi siano venduti all’estero.
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