3.8.1 Principio

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 20 ottobre 2020

AFC · Info IVA 04 · n. 3.8.1 · Italiano

Con risarcimento dei danni si intende la compensazione di un danno, il ripristino delle condizioni economiche precedenti l’evento dannoso. La riparazione morale è la compensazione di un danno immateriale (indennità per torto morale). In seguito si parlerà solo di risarcimento dei danni, poiché, ai fini dell’IVA, non c’è differenza tra la riparazione morale e il risarcimento dei danni. Ciò che viene illustrato per il risarcimento dei danni vale di conseguenza anche per la riparazione morale.

Un risarcimento del danno può verificarsi sia in ambito contrattuale sia in ambito extracontrattuale, in particolare in caso di:

  • violazioni contrattuali (p. es. inadempienza o adempimento non conforme di una prestazione pattuita, mora del debitore, ritardata accettazione del creditore);

  • atti illeciti (responsabilità per colpa, responsabilità causale, responsabilità oggettiva).

Gli importi versati a titolo di risarcimento del danno non soggiacciono all’IVA (e non hanno per il destinatario contribuente neppure effetti sulla deduzione dell’imposta precedente), perché non sussiste alcun rapporto di prestazione. L’autore del danno non paga per ottenere una prestazione, bensì perché ha cagionato alla parte lesa un danno senza o contro la sua volontà. Il danno costituisce una diminuzione del patrimonio (diminuzione dell’attivo o aumento del passivo). La parte lesa ha diritto per contratto (p. es. art. 97 segg. CO) o per legge (p. es. art. 41 segg. CO) al risarcimento del danno senza essere tenuta a sua volta a eseguire una prestazione.

Nel caso di un adempimento non conforme di un contratto (p. es. fornitura di una macchina difettosa), lo sconto concesso (p. es. art. 205 CO) non costituisce un risarcimento del danno, bensì una diminuzione della controprestazione (→  info IVA Base di calcolo e aliquote d’imposta). Per contro, vi è risarcimento del danno se in seguito all’adempimento non conforme il destinatario della prestazione subisce un danno (p. es. perdita di produzione come conseguenza di una macchina difettosa oppure di lavori di ristrutturazione) e il prestatore è tenuto a risarcire tale danno.

La forma del risarcimento del danno non è rilevante. Esso può avvenire sia sotto forma pecuniaria sia sotto forma di prestazioni in natura (p. es. riparazione di un bene danneggiato da parte dell’autore del danno). Non è nemmeno rilevante se il risarcimento del danno è attribuito in giudizio o è fissato nell’ambito di un accordo extragiudiziale.

Non effettua alcun risarcimento del danno, bensì una controprestazione imponibile, chi non compensa un danno bensì paga per ottenere in cambio una prestazione. In tale caso si è in presenza di un rapporto di prestazione, a condizione che tra la prestazione e la controprestazione sussista una correlazione diretta. È questo per esempio il caso in cui qualcuno paga un altro (controprestazione) affinché quest’ultimo ometta un atto o tolleri un atto o una situazione (prestazione). L’omissione oppure la tolleranza di un atto o di una situazione è una prestazione ai sensi dell’IVA.

Nel caso dello scioglimento consensuale di un contratto dietro pagamento di un «indennizzo» occorre verificare se vi è prestazione dietro controprestazione oppure risarcimento forfetario dei danni patrimoniali subiti o presupposti. L’assenso allo scioglimento del contratto è la concessione di un valore economico destinato al consumo ai sensi dell’articolo 3 lettera c LIVA e pertanto una prestazione ai sensi dell’IVA (rinuncia retribuita al ricevimento o allo svolgimento di una prestazione contrattuale; →  cifra 3.8.2.1 [Pena di recesso]). Sussiste pertanto un rapporto di prestazione.

Il pagamento per un «danno» che qualcuno si fa causare volontariamente vale anche controprestazione imponibile (anche se si tratta di un evento che di principio costituisce responsabilità). Perciò se qualcuno tollera o accetta un’azione in sé dannosa (in particolare violazione del contratto) in anticipo dietro pagamento di un determinato importo vi è un rapporto di prestazione. Se invece l’evento dannoso o l’atto dannoso è già passato e non è quindi più possibile un accordo con l’«autore del danno», nel senso precedentemente espresso, vi è risarcimento del danno ([Illustrazione: nell’originale] cifra 3.8.2.2 [Pena convenzionale]).

Esempio 1
Il locatario di un’automobile deve pagare al locatore, al termine della locazione, un indennizzo per un danno causato al rivestimento del sedile. Il locatario deve l’indennizzo perché ha violato l’obbligo di diligenza a lui imposto per contratto. Non vi è rapporto di prestazione. Si tratta di risarcimento del danno che il locatore contribuente non deve imporre. La controprestazione di locazione è invece imponibile all’aliquota normale.

Esempio 2
Passando da un negozio di articoli sportivi, A scivola su una lastra di ghiaccio che si è formata d’inverno per l’acqua gocciolata dal tetto. Richiamando la responsabilità del proprietario secondo l’articolo 58 CO il tribunale competente gli riconosce il risarcimento del danno a carico del titolare del negozio o proprietario dell’opera. Si tratta di risarcimento del danno ai sensi dell’IVA.

Esempio 3
B è titolare di un salone di parrucchiere. Con i suoi dipendenti ha pattuito un divieto di concorrenza. Per cinque anni a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro i dipendenti non possono aprire un proprio salone nel raggio di 10 chilometri. Alle dimissioni, la parrucchiera A comunica a B che aprirà un proprio salone in una località che dista 8 chilometri. B si dichiara d’accordo dietro versamento di 10 000 franchi. B deve imporre i 10 000 franchi come controprestazione imponibile all’aliquota normale. Tale caso andrebbe giudicato diversamente se le parti avessero pattuito una pena convenzionale nel caso di violazione del divieto di concorrenza (→  cifra 3.8.2.2).

Esempio 4
Il locatario di un immobile o di parte di esso, dietro versamento da parte del locatore di un importo pattuito, si dichiara disposto a lasciare l’oggetto locato prima del periodo di preavviso pattuito nel contratto. In questo caso non si tratta di risarcimento del danno perché il consenso allo scioglimento anticipato del contratto rappresenta una prestazione ai sensi dell’IVA. Dal punto di vista del locatore (destinatario della prestazione) lo scioglimento anticipato del contratto di locazione è un valore economico destinato al consumo. Il locatario contribuente (prestatore) deve imporre l’importo ricevuto a tale scopo.

Esempio 5
Il proprietario fa ristrutturare il proprio immobile. Nell’immobile si trova un ristorante che il proprietario ha dato in affitto. Durante i lavori di ristrutturazione il ristorante deve temporaneamente sospendere l’esercizio. La cifra d’affari persa gli viene rimborsata dal proprietario dell’immobile. In questo caso si tratta di risarcimento del danno.