7 Forniture a scopo d’esportazione di veicoli a motore e lavori di riparazione di veicoli a motore immatricolati all’estero
Info IVA per settore 05 · Veicoli a motore
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2022
AFC · Info IVA settore 05 · n. 7 · Italiano
Soggiacciono di principio all’IVA le forniture di veicoli a motore sul territorio svizzero effettuate ad acquirenti non contribuenti a scopo d’esportazione e le riparazioni di veicoli immatricolati all’estero effettuate in territorio svizzero.
L’esenzione fiscale è possibile soltanto se il veicolo a motore ha definitivamente lasciato il territorio svizzero entro 48 ore dalla fornitura.
[Illustrazione: nell’originale] | Ulteriori informazioni figurano nell’info IVA oggetto dell’imposta. |
Se il veicolo a motore fornito o riparato non è consegnato al cliente sul territorio svizzero, bensì, senza essere utilizzato, caricato su un mezzo di trasporto (p. es. autocarro, vagone ferroviario) ed esportato, non sono previste limitazioni di tempo ai fini dell’esenzione fiscale dell’esportazione.
[Illustrazione: nell’originale] | In entrambi i casi si raccomanda di documentare l’esportazione con una decisione d’imposizione dell’UDSC. |