8.1 Contratti call e put
Info IVA per settore 07 · Energia elettrica in condotte, gas fornito mediante rete di…
In vigore · Stato dal 1 giugno 2015
AFC · Info IVA settore 07 · n. 8.1 · Italiano
L’acquirente di un call acquisisce il diritto (ma non l’obbligo) di acquistare entro un periodo definito una determinata quantità di corrente a un prezzo fissato in precedenza. L’acquirente di un put ottiene, invece, il diritto (ma non l’obbligo) di vendere entro un periodo definito una determinata quantità di corrente a un prezzo fissato in precedenza.
Alla stipulazione del contratto il beneficiario del diritto versa una tassa di opzione a titolo d’indennizzo, indipendentemente se successivamente il commercio fisico andrà in porto oppure no. Dal profilo del diritto IVA, la tassa di opzione e la fornitura di corrente formano due prestazioni singole, che vanno trattate individualmente dal profilo fiscale. La negoziazione dei diritti-valore e derivati costituisce una prestazione esclusa dall’imposta nell’ambito del settore del mercato monetario e dei capitali (art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. e LIVA). La tassa di opzione per l’indennizzo del diritto è quindi in ogni caso esclusa dall’imposta. Una deduzione dell’imposta precedente sui relativi costi sostenuti non è possibile.
Se l’opzione viene esercitata successivamente, nel senso che si giunge alla fornitura fisica di corrente, la controprestazione per questa fornitura fisica soggiace di principio all’IVA all’aliquota normale.