2.2.1 Vitto del titolare di un’impresa individuale e dei suoi familiari, amici e conoscenti
Info IVA per settore 08 · Albergheria e ristorazione
In vigore · Stato dal 23 marzo 2026
AFC · Info IVA settore 08 · n. 2.2.1 · Italiano
Per calcolare il valore del vitto del titolare di un’impresa individuale e dei suoi familiari, amici e conoscenti, che non lavorano nell’impresa o che vi lavorano senza ricevere un certificato di salario (e non dovrebbero riceverlo) e che non sono considerati personale ai sensi dell’articolo 47 OIVA (→ info IVA Quote private), si può fare capo ai parametri (valori forfetari) secondo il promemoria N1/2007 (→ cifra 14; disponibile sul sito Internet dell’AFC).
I familiari che lavorano nell’impresa e ricevono o dovrebbero ricevere un certificato di salario sono considerati personale ai sensi dell’articolo 47 OIVA; in tal caso, sono quindi applicabili le regole della cifra 2.2.3.2.
Se non vuole applicare i citati valori forfetari, il contribuente può procedere all’imposizione effettiva in base a registrazioni adeguate e facilmente verificabili.
Se il contribuente fa uso dei valori forfetari, sono applicabili quelli indicati nel promemoria N1/2007 dell’AFC (ad es. per gli adulti 6480 franchi all’anno o 540 franchi al mese). Questi importi lordi (incl. IVA) possono essere anche ripartiti fra i singoli pasti. In tal caso si applicano i seguenti importi pro capite per singolo pasto:
- colazione | CHF | 3.00 |
- pranzo | CHF | 8.00 |
- cena | CHF | 7.00 |
Il contribuente è libero di scegliere se applicare valori forfetari annuali o mensili oppure per singolo pasto. Tuttavia, poiché il calcolo della correzione della deduzione dell’imposta precedente dipende dalla categoria di persone che consumano i pasti, l’AFC raccomanda, per ragioni pratiche, di applicare i valori forfetari annuali o mensili; in effetti, le aliquote d’imposta applicabili variano in funzione della categoria di persone.
Si opera una distinzione fra le seguenti categorie di persone:
Bambini e giovani fino al compimento del 18° anno di età. fa stato l’anno civile. Il giovane non è considerato 18enne sino alla fine dell’anno in cui compie i 18 anni:
la deduzione dell’imposta precedente va corretta all’aliquota ridotta per l’importo complessivo.
Adulti:
la deduzione dell’imposta precedente va corretta per i 2/3 all’aliquota ridotta e per un 1/3 all’aliquota normale.
I valori forfetari non comprendono eventuali prelievi di tabacchi, per i quali la correzione della deduzione dell’imposta precedente va sempre effettuata all’aliquota normale.
Il contribuente deve dichiarare almeno una volta all’anno, all’aliquota d’imposta applicabile, gli importi determinati secondo i citati valori forfetari a titolo di correzione della deduzione dell’imposta precedente (consumo proprio).
Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 17.09.2022; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).