2.2.2 Vitto di persone strettamente legate

Info IVA per settore 08 · Albergheria e ristorazione

In vigore · Stato dal 17 settembre 2022

AFC · Info IVA settore 08 · n. 2.2.2 · Italiano

Il vitto delle seguenti persone costituisce una prestazione effettuata a titolo oneroso:

  • i titolari di almeno il 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale o di una corrispondente partecipazione a una società di persone (titolari di partecipazioni; ad es. azionisti, titolari di quote sociali o soci di società di persone); e

  • le persone a loro vicine;

Per le persone strettamente vincolate, si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti (art. 24 cpv. 2 LIVA), a prescindere dal fatto che queste persone paghino o meno il loro vitto. Su questo valore è dovuta l’imposta all’aliquota normale. Se le persone strettamente vincolate devono pagare un prezzo superiore a quello per terzi, l’imposta è dovuta sull’importo superiore.

Se le persone strettamente vincolate lavorano nell’impresa e sono considerate personale ai sensi dell’articolo 47 OIVA (→ info IVA Quote private), sono applicabili le regole della cifra 2.2.3.2.

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 17.09.2022; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).