4.10 Contratti di fornitura (ad es. contratti per la fornitura di birra)

Info IVA per settore 08 · Albergheria e ristorazione

In vigore · Stato dal 10 novembre 2025

AFC · Info IVA settore 08 · n. 4.10 · Italiano

Le aziende della ristorazione concludono spesso contratti con fornitori (di birra, vino, acque minerali e derrate alimentari) che garantiscono a questi ultimi diritti esclusivi di fornitura per un determinato periodo. In cambio di tale diritto l’azienda della ristorazione riceve un versamento in denaro (ad es. prestito con o senza interessi, pagamento una tantum) oppure una prestazione in natura (ad es. bancone per buffet, frigorifero, distributore automatico di bevande).

Questi contratti sono solitamente vincolati a volumi annui d’acquisto prestabiliti (ad es. 100 ettolitri di birra) sui quali il ristoratore beneficia di un ribasso rispetto al prezzo d’acquisto per il prodotto corrispondente.

Per queste prestazioni il ristoratore procede fiscalmente come segue:

  • Prestito rimborsabile con interessi
    Il ristoratore contabilizza il prestito nei passivi. Né il prestito né gli interessi hanno conseguenze fiscali.

  • Prestito rimborsabile senza interessi
    Il ristoratore contabilizza il prestito nei passivi. Gli interessi che egli non deve pagare rappresentano in linea di principio la controprestazione per il diritto esclusivo di fornitura da lui accordato al suo fornitore. Tuttavia, l’interesse non dovuto non è in questo caso imponibile.

  • Versamento una tantum
    Il versamento una tantum è la controprestazione che il ristoratore riceve dal fornitore per il diritto esclusivo accordatogli. Il ristoratore deve imporre il versamento all’aliquota normale al momento della sua ricezione. Il fornitore ha diritto di dedurre l’imposta precedente se sono adempite le condizioni di cui agli articoli 28 segg. LIVA.

  • Prestazioni in natura
    In generale l’AFC si basa sull’accordo di diritto civile fra le parti interessate.

    Il fornitore mette ad esempio gratuitamente a disposizione del ristoratore un bancone in cambio dell’impegno ad acquistare esclusivamente suoi prodotti. Il bene, in questo caso il bancone, rimane di proprietà del fornitore (locazione gratuita) oppure è ceduto al ristoratore (vendita gratuita) allo scadere del contratto. La concessione di questo diritto esclusivo è imponibile all’aliquota normale secondo le modalità di seguito descritte:

    Il ristoratore deve dapprima suddividere il valore dell’impianto (bancone), completamente installato, per il numero di anni della durata contrattuale. Il valore annuo così rilevato va contabilizzato e imposto all’aliquota normale una volta l’anno, per tutta la durata del contratto, a titolo di controprestazione per il diritto esclusivo accordato al fornitore. Il fornitore può dedurre l’imposta precedente nell’ambito della sua attività imprenditoriale.

    Ai fini dell’IVA è irrilevante che il bene rimanga o no di proprietà del fornitore allo scadere del contratto.

  • Bonifici supplementari o addebiti retroattivi da parte del fornitore
    Se il ristoratore acquista quantità superiori a quelle concordate, il fornitore gli bonifica alla fine dell’anno un determinato importo in funzione dei quantitativi supplementari acquistati. Per il ristoratore questo bonifico rappresenta un ristorno sulla cifra d’affari (diminuzione dei costi con correzione della deduzione dell’imposta precedente) mentre per il fornitore costituisce una riduzione della controprestazione (correzione dell’imposta sulla cifra d’affari).

    Se invece il ristoratore acquista quantità inferiori a quelle concordate, il fornitore è autorizzato ad addebitargli retroattivamente un corrispondente importo. Il ristoratore può far valere l’imposta precedente sull’importo addebitatogli. Il fornitore deve invece imporre alla corrispondente aliquota d’imposta l’importo che ha addebitato.