6.4.1 Principi delle combinazioni di prestazioni (mezza pensione, pensione completa, pacchetti e prestazioni di alberghi per seminari = forfait per seminari)
Info IVA per settore 08 · Albergheria e ristorazione
In vigore · Stato dal 15 luglio 2025
AFC · Info IVA settore 08 · n. 6.4.1 · Italiano
Fintanto che sono effettuate unicamente prestazioni di cui alla cifra 6.1, la fatturazione e l’imposizione non pongono di regola particolari problemi.
Spesso il settore alberghiero offre tuttavia, oltre all’alloggio, altre prestazioni indipendenti le une dalle altre ma riunite in un insieme (p. es. mezza pensione o pensione completa, pacchetti, forfait per seminari). I principi del trattamento fiscale cui sottostanno simili combinazioni di prestazioni sono delucidati nell’info IVA Oggetto dell’imposta.
[Illustrazione: nell’originale] | Per determinare se il luogo della prestazione in caso di combinazioni di prestazioni si trovi sul territorio svizzero o all’estero, l’articolo 19 capoverso 2 LIVA (regola del 70/30 %) è applicabile per analogia (art. 32 OIVA). Ulteriori informazioni al riguardo sono reperibili nell’info IVA Oggetto dell’imposta (regola del 70/30 %). |
Le spiegazioni indicate di seguito si riferiscono soltanto alle combinazioni di prestazioni effettuate esclusivamente sul territorio svizzero.
Per il trattamento fiscale delle combinazioni di prestazioni, l’albergatore ha fondamentalmente la possibilità di scegliere:
la determinazione effettiva; oppure
la determinazione di calcolo semplificata proposta dall’AFC e basata su importi forfetari (per arrangiamenti pensione completa o combinazioni di prestazioni offerte da alberghi per seminari).
Il contribuente deve applicare almeno per un intero periodo fiscale la variante da lui scelta. Cambiare tipo di determinazione è consentito solo all’inizio di un periodo fiscale.
Una società anonima che possiede diversi alberghi e tiene una contabilità separata per ciascuno di essi deve scegliere il tipo di determinazione per ogni singolo albergo.
[Illustrazione: nell’originale] | L’applicazione della regola combinatoria di cui all’articolo 19 capoverso 2 LIVA (→ cifra 6.4.3) è preclusa all’albergatore che ha scelto la determinazione forfetaria delle quote riguardanti il vitto e l’alloggio. |
Per i pacchetti (→ cifra 6.4.2.3) va sempre adottata la determinazione effettiva, eccezion fatta per la mezza pensione o la pensione completa, eventualmente compresa nel pacchetto, la quale può essere determinata forfetariamente (→ cifra 6.4.3.2).