6.4.3 Calcolo effettivo delle combinazioni di prestazioni
Info IVA per settore 08 · Albergheria e ristorazione
In vigore · Stato dal 1 novembre 2019
AFC · Info IVA settore 08 · n. 6.4.3 · Italiano
La ripartizione fra le differenti prestazioni indipendenti va comprovata mediante adeguati giustificativi (calcolazioni). Come prova si possono addurre la contabilità analitica e la contabilità dei costi, nonché i calcoli fondati sulle medesime. Non costituiscono prove sufficienti i calcoli basati sul materiale utilizzato e sui supplementi per i costi generali raccomandati da associazioni del settore ([Illustrazione: nell’originale] tuttavia cifra 6.4.3.1).
Se adotta la determinazione effettiva, il contribuente fattura le singole prestazioni separatamente le une dalle altre, ciascuna delle quali è imponibile di principio all’aliquota d’imposta determinante.
Per le combinazioni di varie prestazioni indipendenti le une dalle altre, che sono offerte sotto un unico titolo (p. es. mezza pensione, forfait per seminario) e a un prezzo forfetario prestabilito, sussistono le seguenti possibilità per la ripartizione secondo le aliquote d’imposta:
Combinazione di prestazioni imponibili alla stessa aliquota per almeno il 70 % (art. 19 cpv. 2 LIVA):
A una combinazione di prestazioni di questo genere può essere applicato lo stesso trattamento fiscale valido per le prestazioni preponderanti. Questa regola non è applicabile se:
i prezzi delle singole prestazioni sono stati resi noti al destinatario delle medesime;
le prestazioni identiche dal profilo dell’IVA non costituiscono complessivamente al minimo il 70 % della combinazione;
la combinazione comprende prestazioni escluse dall’imposta per le quali non è consentita l’opzione secondo l’articolo 22 capoverso 2 LIVA (eccezione: quando le prestazioni escluse dall’imposta costituiscono almeno il 70 % della combinazione).
[Illustrazione: nell’originale] | L’applicazione dell’articolo 19 capoverso 2 LIVA può essere presa in considerazione solamente quando una prestazione è offerta e fatturata a un prezzo forfetario all’ospite dell’albergo. Se le singole prestazioni sono invece fatturate separatamente le une dalle altre, la predetta disposizione di legge non è applicabile. |
L’applicazione della disposizione dell’articolo 19 capoverso 2 LIVA è facoltativa. Il prestatore è comunque libero di scegliere la fatturazione separata delle singole prestazioni.
Combinazione di prestazioni imponibili alla stessa aliquota per meno del 70 %:
La controprestazione va ripartita secondo le varie aliquote d’imposta applicabili ed è necessaria almeno la menzione dell’imposta (→ cifra 11.1 lett. b).
Le prestazioni non incluse nella combinazione (ad es. vitto supplementare, locazione di un posteggio nel garage, lezioni di tennis) vanno fatturate separatamente e sono imponibili all’aliquota d’imposta determinante.
La tassa di soggiorno dovuta dall’ospite non è imponibile qualora sia fatturata separatamente (→ cifre 7.11 e 11.1 lett. a, come pure gli esempi di fatture riportati alla cifra 13). L’AFC raccomanda alle aziende alberghiere di dichiarare le tasse di soggiorno alla cifra 910 (unitamente alle non controprestazioni di cui all’art. 18 cpv. 2 lett. d-l LIVA) del rendiconto IVA.
Quanto sopra vale in particolare anche per arrangiamenti pensione completa e forfait per seminari. Le particolarità riguardanti il trattamento fiscale di arrangiamenti mezza pensione e pacchetti sono riportate nelle seguenti cifre 6.4.3.1 e 6.4.3.2.
Suddivisioni