1.2.2 Esenzione dall'imposta per i trasporti ferroviari internazionali

Info IVA per settore 09 · Trasporti

In vigore · Stato dal 18 ottobre 2021

AFC · Info IVA settore 09 · n. 1.2.2 · Italiano

(art. 42 OIVA)
 
I trasporti ferroviari transfrontalieri sono esenti dall’imposta purché si tratti di tragitti per i quali esiste un titolo di trasporto internazionale. Vi sono compresi:

  • i trasporti per i tragitti di cui soltanto la stazione di partenza o d’arrivo si situa sul territorio svizzero;

  • i trasporti per tragitti di transito sul territorio svizzero, utilizzati per collegare stazioni di partenza e d’arrivo situate all’estero.

Per l’esenzione dall’imposta è inoltre necessario che la quota del prezzo di viaggio per il tragitto estero sia maggiore rispetto all’IVA svizzera (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero) non dovuta a seguito dell’esenzione fiscale.

L’esenzione fiscale non è concessa per la vendita di titoli di trasporto forfetari, segnatamente abbonamenti generali e a metà prezzo, utilizzati in tutto o in parte per trasporti esenti dall’imposta.

Si è in presenza di un titolo di trasporto internazionale quando, nell’ambito della prestazione di trasporto eseguita, la stazione di partenza o quella di destinazione si trova all’estero. Ciò vale anche quando, per motivi tecnici (di conteggio), vengono emessi più titoli di trasporto per il tragitto internazionale in questione. Sono considerati titoli di trasporto internazionali anche voucher e documenti di viaggio per un viaggio ferroviario internazionale con stazione di partenza o di destinazione all’estero.

[Illustrazione: nell’originale]

Sui titoli di trasporto internazionali esenti dall’imposta non può essere menzionata l’IVA (art. 27 cpv. 2 LIVA).