1.2.1 Esenzione dall'imposta per i trasporti aerei internazionali
Info IVA per settore 09 · Trasporti
In vigore · Stato dal 29 marzo 2023
AFC · Info IVA settore 09 · n. 1.2.1 · Italiano
(art. 41 OIVA)
Sono esenti dall’imposta:
i trasporti per via aerea di cui soltanto il luogo d’arrivo o di partenza si situa sul territorio svizzero;
i trasporti per via aerea attraverso il territorio svizzero da un aeroporto estero a un altro aeroporto estero.
I tragitti sul territorio svizzero per i trasporti aerei internazionali sono esenti dall’imposta se il volo sul territorio svizzero è interrotto unicamente da uno scalo tecnico intermedio o per il trasbordo su un volo di coincidenza.
[Illustrazione: nell’originale] | L’info IVA concernente il settore Traffico aereo contiene ulteriori informazioni sui trasporti aerei internazionali. |