1.2.4 Trasporto transfrontaliero di persone con altri mezzi di trasporto (taxi, servizio limousine ecc.)
Info IVA per settore 09 · Trasporti
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2024
AFC · Info IVA settore 09 · n. 1.2.4 · Italiano
Si ha un trasporto transfrontaliero di persone quando
il luogo di partenza o di arrivo è situato sul territorio svizzero;
sia il luogo di partenza sia quello di arrivo sono situati all’estero e il tragitto sul territorio svizzero serve solamente per il transito; oppure
il viaggio inizia sul territorio svizzero e, dopo un percorso all’estero, termina nuovamente sul territorio svizzero (viaggio d’andata e ritorno).
Nel trasporto transfrontaliero di persone è imponibile all’aliquota normale soltanto la quota della controprestazione relativa al tragitto percorso sul territorio svizzero (art. 8 cpv. 2 lett. e LIVA). Per questo motivo è necessaria una corrispondente ripartizione della controprestazione.
Se in relazione a un trasporto transfrontaliero di persone si menziona l’imposta sia per il tragitto sul territorio svizzero sia per quello all’estero, è imponibile all’aliquota normale l’intera controprestazione (art. 27 cpv. 2 LIVA).
[Illustrazione: nell’originale] | L’impresa contribuente che fa valere un trasporto transfrontaliero deve comprovarlo e dimostrarne l’entità. Trova applicazione il principio del libero apprezzamento delle prove (art. 81 cpv. 3 LIVA). |
[Illustrazione: nell’originale] | Il trasporto di persone con battelli sul lago di Costanza, sul lago Inferiore di Costanza e sul Reno tra il lago Inferiore di Costanza e la frontiera svizzera sotto a Basilea è considerato effettuato all’estero (art. 5a OIVA) e non soggiace quindi all’imposta. |
Le prove da addurre possono consistere in documenti quali libretti di bordo, registrazioni del tempo di guida, calcolazioni dei costi, ricevute per i pedaggi autostradali pagati all’estero, giustificativi relativi a emolumenti per il trasporto pagati all’estero.
Per trasporti transfrontalieri con automobili (ad es. taxi oppure servizio limousine) va inoltre comprovato il passaggio del confine, per esempio tramite le ricevute per le tasse o per gli emolumenti di uno Stato estero.
[Illustrazione: nell’originale] | Se non è possibile documentare il trasporto transfrontaliero e, quindi, illustrare il calcolo dei tragitti percorsi sul territorio svizzero e all’estero, il trasporto è considerato effettuato sul territorio svizzero. |
Esempio
Un’impresa che offre servizi in limousine effettua un trasporto transfrontaliero di passeggeri da Faido a Verona (IT). Per la prestazione fattura un importo forfetario di 1500 franchi (compresi supplementi, tasse di prenotazione, tasse di disbrigo ecc.). Questa controprestazione va ripartita come segue:
Tragitto sul territorio svizzero | ||
Faido - Chiasso | 90 km | 31 % |
Tragitto all’estero | ||
Chiasso - Verona (IT) | 200 km | 69 % |
Prestazione totale | 290 km | 100 % |
Controprestazione imponibile per il tragitto sul territorio svizzero
31 % di CHF 1500.00 = | CHF | 465.00 | (incl. 8,1 % IVA) | |
Il tragitto all’estero è esente dall’imposta
69 % di CHF 1500.00 = | CHF | 1035.00 | (senza IVA) | |
L’indicazione «incl. 8,1 % IVA» sulla fattura può riferirsi unicamente alla controprestazione imponibile per il tragitto sul territorio svizzero (ad es. CHF 465.00, incl. 8,1 % IVA).