1.1.1 Merci

Info IVA per settore 10 · Imprese di trasporto pubblico e del settore turistico

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA settore 10 · n. 1.1.1 · Italiano

Il trasporto di merci in territorio svizzero e tutte le prestazioni connesse sono imponibili all’aliquota normale se il destinatario della prestazione (committente) ha la sede della sua attività economica, lo stabilimento d’impresa o la dimora abituale in territorio svizzero (art. 8 cpv. 1 LIVA).

Il trattamento fiscale del trasporto di merci non dipende dal tipo di mezzo di trasporto (p. es. autocarro, ferrovia, aereo o nave). Le seguenti informazioni si applicano pertanto al trasporto di merci effettuato con tutti i mezzi di trasporto.

Il trasporto di merci e le prestazioni connesse nell’ambito dell’importazione o dell’esportazione di beni sono esenti dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e non soggiacciono all’imposta sull’acquisto (anche la controprestazione riguardante il tragitto in territorio svizzero; art. 23 cpv. 2 n. 5 e 6 LIVA; art. 45a LIVA); l’IVA non può essere menzionata sulla fattura (art. 27 cpv. 2 LIVA).

Sono altresì esenti dall’imposta le prestazioni di trasporto e le attività accessorie nel settore della logistica quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il disbrigo di operazioni o il deposito intermedio, per le quali il luogo della prestazione di servizi secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIVA è sul territorio svizzero, ma la prestazione di servizi è eseguita esclusivamente all’estero, o che sono effettuate in relazione con beni posti sotto vigilanza doganale (art. 23 cpv. 2 n. 7 LIVA).

Esempio 1
Un trasportatore con sede in territorio svizzero riceve l’incarico di trasportare la merce X da Locarno a Lugano; il committente è un’azienda svizzera.

Si tratta di una prestazione di trasporto di merci in territorio svizzero a un destinatario svizzero (principio del luogo del destinatario).

La prestazione di trasporto e tutte le relative prestazioni accessorie nel settore della logistica sono imponibili all’aliquota normale.

Nell’ambito della sua attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente, il committente può dedurre l’imposta precedente ai sensi dell’articolo 28 segg. LIVA.

Esempio 2
Un trasportatore con sede in territorio svizzero riceve l’incarico di trasportare la merce X da Locarno a Lugano; il committente è un’azienda estera non iscritta nel registro svizzero dei contribuenti IVA.

Sebbene il tragitto si trovi in territorio svizzero, la prestazione è considerata eseguita all’estero poiché il destinatario della medesima ha la propria sede all’estero (principio del luogo del destinatario; art. 8 cpv. 1 LIVA). La prestazione di trasporto e tutte le relative prestazioni accessorie nel settore della logistica non soggiacciono all’imposta sul valore aggiunto svizzera (imposta sulle prestazioni eseguite in territorio svizzero). Tali prestazioni di servizi vanno dichiarate nel rendiconto IVA alle cifre 200 e 221.