1.1.2 Persone

Info IVA per settore 10 · Imprese di trasporto pubblico e del settore turistico

In vigore · Stato dal 1 giugno 2015

AFC · Info IVA settore 10 · n. 1.1.2 · Italiano

Le prestazioni di trasporto di persone in territorio svizzero sono imponibili all’aliquota normale; se simili prestazioni sono transfrontaliere, è imponibile soltanto la parte della controprestazione corrispondente al tragitto effettuato in territorio svizzero (art. 8 cpv. 2 lett. e LIVA).

Il trasporto di persone nel traffico internazionale per via aerea, per via ferroviaria e in autobus soggiace a un trattamento fiscale speciale (art. 41–43 OIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

Per maggiori informazioni sul traffico ferroviario internazionale vedi la seguente cifra 1.2, sul traffico aereo l’info IVA concernente il settore “Traffico aereo” e sul traffico in autobus l’info IVA concernente il settore “Trasporti”.