2.4.2 Applicazione della regola del 70/30 % in caso di prestazioni riunite in un insieme o di combinazioni di prestazioni

Info IVA per settore 10 · Imprese di trasporto pubblico e del settore turistico

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA settore 10 · n. 2.4.2 · Italiano

(art. 19 cpv. 2 LIVA e art. 32 OIVA)
 
Più prestazioni indipendenti le une dalle altre che sono offerte come combinazione a una controprestazione complessiva (prezzo forfetario o complessivo) possono essere trattate come la prestazione preponderante se quest’ultima rappresenta almeno il 70 % della controprestazione complessiva (art. 19 cpv. 2 LIVA).

La regola del 70/30 % può essere applicata sia per determinare il luogo della prestazione (art. 32 OIVA) sia per determinare l’aliquota d’imposta (art. 19 cpv. 2 LIVA).

Se esegue una pluralità di prestazioni e tali prestazioni sono effettuate parzialmente sul territorio svizzero e parzialmente all’estero, per applicare la regola del 70/30 % il contribuente ha quindi diverse alternative:

a)

applicare la regola del 70/30 % soltanto alle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e dunque per determinare l’aliquota d’imposta applicabile;

b)

applicare la regola del 70/30 % soltanto per determinare il luogo;

c)

applicare la regola del 70/30 % sia per determinare il luogo sia per fissare l’aliquota d’imposta.

Se, nel caso delle combinazioni di prestazioni, le prestazioni eseguite all’estero rappresentano almeno il 70 % in termini di valore, quando si applica la regola del 70/30 % anche le prestazioni eseguite sul territorio svizzero sono considerate eseguite all’estero.

Se, nel caso delle combinazioni di prestazioni, le prestazioni eseguite sul territorio svizzero rappresentano almeno il 70 % in termini di valore, quando si applica la regola del 70/30 % anche le prestazioni eseguite all’estero sono considerate eseguite sul territorio svizzero.

[Illustrazione: nell’originale]

Se sceglie l’alternativa di cui alla lettera c), il contribuente deve determinare per prima cosa il luogo della combinazione di prestazioni e successivamente fissare l’aliquota d’imposta applicabile.

[Illustrazione: nell’originale]

Se il contribuente applica la regola del 70/30 % per determinare il luogo della combinazione di prestazioni va sempre determinato il tragitto effettivo percorso sul territorio svizzero. Non è consentito applicare la regolamentazione forfetaria (→ cifra 1.2.3).

[Illustrazione: nell’originale]

La regola del 70/30 % non è applicabile a un’unica prestazione indipendente il cui luogo della prestazione si trovi sia all’estero sia sul territorio svizzero.

Esempio
In occasione di una manifestazione operistica in programma a Lugano, un’impresa di trasporto pubblico offre dei biglietti combinati (viaggio da Airolo a Lugano e ingresso) al prezzo di 200 franchi. Il valore della prestazione di trasporto ammonta a 29 franchi. L’impresa di trasporto decide di fatturare la prestazione in modo forfetario.

La quota preponderante della prestazione (l’ingresso) ammonta a più del 70 % della controprestazione complessiva, ragion per cui la qualifica fiscale dell’intera prestazione si basa sul biglietto d’ingresso escluso dall’imposta. Di conseguenza, per l’intera prestazione non sussiste alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente (art. 29 cpv. 1 LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

Se prestazioni escluse dall’imposta e prestazioni imponibili sono fatturate forfetariamente e con menzione dell’IVA, è dovuta l’imposta indicata nella fattura, rispettivamente quella determinante (art. 27 cpv. 2 LIVA).

Se l’impresa di trasporto pubblico e l’organizzatore di una manifestazione esclusa dall’imposta (p. es. in ambito formativo, culturale o sportivo) hanno stipulato un contratto di collaborazione, per l’allestimento del rendiconto IVA si può comunque procedere a una ripartizione della controprestazione in base alle aliquote d’imposta se

  • il valore (trasporto e ingresso) è indicato nel contratto o in altri documenti determinanti e

  • sul biglietto combinato emesso al prezzo forfetario non è menzionata l’IVA.

In base alla procedura di conteggio prevista per le imprese di trasporto pubblico secondo la quale queste ultime dichiarano le quote di simili biglietti combinati che si riferiscono al trasporto in funzione dei ricavi loro attribuiti (→  cifra 1.3), occorre prestare particolare attenzione al corretto trattamento fiscale delle altre prestazioni e determinare se le medesime sono escluse dall’imposta (senza diritto alla deduzione dell’imposta precedente) o imponibili (con diritto alla deduzione dell’imposta precedente).

Non sono considerate biglietti combinati nel senso summenzionato le combinazioni di prestazioni fissate precedentemente che, in relazione alla prestazione di trasporto, hanno una durata superiore alle 24 ore o includono un pernottamento. Ai fini fiscali, simili combinazioni di prestazioni vanno trattate come viaggi (→  info IVA concernente il settore “Agenzie di viaggi ed enti turistici”).

[Illustrazione: nell’originale]

I biglietti d’ingresso a esposizioni commerciali come per esempio la MUBA, la BEA, l’OLMA, il Comptoir di Losanna e il Salone dell’auto di Ginevra sono imponibili all’aliquota normale.

[Illustrazione: nell’originale]

Ulteriori informazioni sulla regola del 70/30 % sono desumibili dall’info IVA “Oggetto dell’imposta”.

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.