2.3.2 Sussidi attribuibili a un oggetto particolare
Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA 09 · n. 2.3.2 · Italiano
I sussidi attribuibili direttamente a un determinato oggetto comportano soltanto una riduzione della deduzione dell’imposta precedente relativa a questo oggetto. La percentuale di riduzione è determinata in ragione del rapporto tra l’importo dei sussidi e le spese dell’oggetto (IVA incl.).
Esempio
Un centro sportivo riceve sussidi per l’ampliamento dei propri locali.
Spese dei lavori di ampliamento (IVA incl.) | CHF | 1 068 000 | 100,00 % |
Sussidi attribuibili a un oggetto particolare | CHF | 600 000 | 56,18 % |
L’imposta precedente relativa all’ampliamento deve quindi essere ridotta del 56,18 %. Se il centro sportivo riceve inoltre sussidi per la copertura del proprio disavanzo d’esercizio o se riceve altri sussidi, il centro sportivo deve procedere a un’ulteriore riduzione di tutte le imposte precedenti rimanenti (imposte precedenti generali del periodo fiscale, comprese le imposte precedenti sugli investimenti sulle quali è già stata effettuata la riduzione) (→ cifra 2.3.3 o 2.3.4).
In alternativa, la riduzione della deduzione dell’imposta precedente può essere effettuata anche mediante «imposizione tacita» dei sussidi (→ cifra 2.3.5).