5.3.1 Prestazioni di trasporto al personale attivo

Info IVA per settore 10 · Imprese di trasporto pubblico e del settore turistico

In vigore · Stato dal 1 agosto 2017

AFC · Info IVA settore 10 · n. 5.3.1 · Italiano

È imponibile la controprestazione pagata o l’importo che secondo l’accordo va dichiarato nel certificato di salario per le imposte federali dirette. Le prestazioni che non devono essere dichiarate nel certificato di salario sono considerate effettuate a titolo gratutito ed è presunta l’esistenza di un motivo imprenditoriale (art. 47 OIVA).

La consegna di abbonamenti stagionali da parte delle aziende di trasporto turistico (funivie, impianti di risalita ecc.) ai loro dipendenti non costituisce un vantaggio valutabile in denaro, qualora l’abbonamento sia utilizzato per il trasporto fino al rispettivo luogo di lavoro (ad es. stazione a monte) e, pertanto, prevalentemente per motivi professionali. Altrimenti, il valore dell’abbonamento è imponibile all’aliquota normale, purché questo valore superi i 500 franchi all’anno. Per il valore dell’abbonamento si applica la tariffa dei nativi.

Come per i dipendenti di aziende di trasporto turistico, non vi è alcun vantaggio valutabile in denaro se i dipendenti di un ristorante di montagna o di un servizio di riparazione di sci in una stazione sciistica ricevono un abbonamento stagionale dal loro datore di lavoro e se questo abbonamento è utilizzato per il trasporto fino al rispettivo luogo di lavoro. Il datore di lavoro può procedere alla deduzione dell’imposta precedente ai sensi dell’articolo 28 LIVA.