7.12 Supplementi prelevati ai viaggiatori sprovvisti di titolo di trasporto valido
Info IVA per settore 10 · Imprese di trasporto pubblico e del settore turistico
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010
AFC · Info IVA settore 10 · n. 7.12 · Italiano
I supplementi che un’impresa di trasporto di persone riscuote dai viaggiatori sprovvisti di titolo di trasporto valido non costituiscono una controprestazione per una prestazione di trasporto, bensì un’indennità forfetaria d’inconvenienza. In quanto risarcimento dei danni propriamente detto, essi non sono imponibili (non controprestazione; art. 18 cpv. 2 lett. i LIVA). In quest’ambito, le spese di diffida sono considerate costi accessori e condividono il trattamento fiscale dell’indennità d’inconvenienza.
Se oltre a pagare l’indennità d’inconvenienza si acquista un titolo di trasporto, il prezzo di quest’ultimo è imponibile all’aliquota normale.