15.4 Prova dell’esportazione per la vendita di un aeromobile sdoganato anche sul territorio svizzero

Info IVA per settore 11 · Traffico aereo

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2022

AFC · Info IVA settore 11 · n. 15.4 · Italiano

Se la vendita di un aeromobile sdoganato sul territorio svizzero è prevista all’estero, il venditore deve richiedere tempestivamente l’imposizione d’esportazione presso l’ufficio doganale competente dell’UDSC prima che l’aeromobile venga trasferito fisicamente all’estero (art. 61 LD). In caso di reimportazione del medesimo aeromobile da parte del nuovo proprietario, l’UDSC riscuote l’imposta sull’importazione, sempreché non sia ammessa l’importazione esente dall’imposta ai sensi dell’articolo 53 LIVA.

[Illustrazione: nell’originale]

[Illustrazione: nell’originale]

Se per una vendita dichiarata all’estero manca la prova della precedente e tempestiva imposizione d’esportazione definitiva, non è possibile far valere l’esenzione dall’imposta ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numero 1 LIVA per la fornitura in questione e l’IVA resta dovuta sulla prestazione.
Per gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili tenuta dall’UFAC si deve procedere, in caso di esportazione diretta definitiva, anche alla cancellazione dalla matricola.