15.7 Correzione della deduzione dell’imposta precedente per operazioni transfrontaliere di locazione e leasing in seguito allo scioglimento del rapporto di locazione
Info IVA per settore 11 · Traffico aereo
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2022
AFC · Info IVA settore 11 · n. 15.7 · Italiano
Se un aeromobile viene immesso in libera pratica dal locatario o assuntore del leasing, il locatario o assuntore del leasing è considerato l’importatore. Se il locatario è un’impresa di navigazione aerea con sede o domicilio in territorio svizzero riportata nell’ELENCO o un’impresa di navigazione aerea secondo l’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA con sede o domicilio all’estero, l’immissione in libera pratica è esente dall’imposta in virtù dell’articolo 53 capoverso 1 lettera e LIVA in combinato disposto con l’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA.
Le imprese di navigazione aerea con sede o domicilio sul territorio svizzero non riportate nell’ELENCO e/o le imprese di navigazione aerea con sede o domicilio all’estero non conformi ai requisiti di cui all’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA devono versare l’imposta sull’importazione dovuta per l’immissione dell’aeromobile in libera pratica. Il locatario contribuente può, in considerazione degli articoli 28 segg. LIVA, procedere in un primo tempo alla deduzione completa dell’imposta precedente, sempreché utilizzi l’aeromobile nell’ambito della sua attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente.
Se il contratto di locazione giunge al termine per il suo scioglimento anticipato o in seguito alla scadenza della durata convenuta della locazione, il locatario o assuntore del leasing assoggettato deve chiarire se è necessario procedere a una correzione della deduzione dell’imposta precedente o dell’imposta sull’importazione non corrisposta in virtù dell’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA in combinato disposto con l’articolo 53 capoverso 1 lettera e LIVA:
Il contratto di locazione o leasing è giunto al termine ed è possibile dimostrare che l’aeromobile viene riesportato direttamente o acquistato dal locatario o assuntore del leasing (B).
Se il locatario o assuntore del leasing (B) dimostra che l’aeromobile è stato riesportato in via definitiva (preferibilmente con una decisione d’imposizione dell’UDSC all’atto dell’esportazione) o se lo ha acquistato dal locatore o datore del leasing (A), il locatario o assuntore del leasing non è tenuto a correggere la deduzione dell’imposta precedente.
[Illustrazione: nell’originale] | La vendita dell’aeromobile all’attuale locatario/assuntore del leasing con sede o domicilio sul territorio svizzero o all’estero oppure la locazione a un nuovo locatario/assuntore del leasing può comportare l’assoggettamento del locatore/datore del leasing con sede o domicilio sul territorio svizzero o all’estero se quest’ultimo fino a quel momento non era stato ancora assoggettato all’IVA (→ cifra 15.6). |
Il contratto di locazione o leasing è giunto al termine e il bene non viene riesportato direttamente.
Se l’aeromobile per qualsivoglia motivo non viene riesportato direttamente, segnatamente perché il locatore o datore del leasing (A) vuole lasciare l’aeromobile sul territorio svizzero per l’uso proprio o di terzi (nuovo contratto di locazione, leasing o vendita), il locatario o assuntore del leasing (B) è tenuto a correggere la deduzione dell’imposta precedente o a versare posticipatamente all’AFC l’IVA non riscossa all’importazione. La correzione della deduzione dell’imposta precedente o il versamento posticipato dell’IVA non riscossa all’importazione deve avvenire sino all’importo IVA calcolabile sulla controprestazione di locazione o leasing effettivamente pagata (somma delle locazioni o delle rate mensili del leasing) (art. 31 cpv. 1 LIVA). Se la controprestazione pagata supera il valore di mercato del bene all’importazione, la deduzione dell’imposta precedente è possibile al massimo fino all’importo dell’imposta sull’importazione riscosso dall’UDSC.
Il locatario o assuntore del leasing (B) è tenuto a correggere la deduzione dell’imposta precedente o a versare posticipatamente all’AFC l’imposta sull’importazione non riscossa all’importazione anche quando il locatore o datore del leasing (A) fornisce l’aeromobile a un terzo (C) e il precedente locatario o assuntore del leasing (B) può continuare a disporre dell’aeromobile, ma a partire da quel momento in virtù di un nuovo negozio giuridico (il terzo [C] acquista ad es. il bene da A e lo mette a disposizione di B per l’uso o il godimento).
La correzione della deduzione dell’imposta precedente o il versamento posticipato dell’IVA non riscossa all’importazione si spiega col fatto che il locatario o assuntore del leasing paga o ha pagato la controprestazione per la sola locazione e non per l’aeromobile in quanto tale.
Ciò significa che lo sgravio fiscale sotto forma di importazione esente dall’imposta secondo l’articolo 53 capoverso 1 lettera e LIVA in combinato disposto con l’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA o, se è stata riscossa l’imposta sull’importazione, derivante dall’effettuazione della deduzione dell’imposta precedente è dato in virtù del rapporto di locazione (in quanto fornitura) solo per le controprestazioni di locazione corrisposte per la durata della locazione. Tuttavia, non potendo il rapporto di locazione per la sua natura di fornitura essere immesso in libera pratica (ma solo l’aeromobile che sta alla base dell’operazione di locazione), l’imposta sull’importazione viene riscossa sul valore di mercato dell’aeromobile.
[Illustrazione: nell’originale] | Se un aeromobile dato in locazione o leasing è in libera pratica e al termine del rapporto di locazione o leasing non viene imposto immediatamente secondo il regime d’esportazione (art. 61 LD), ma è fornito a un ulteriore acquirente (da A a B o C) sul territorio svizzero, ciò può comportare l’assoggettamento sul territorio svizzero del locatore o venditore (A) con sede sul territorio svizzero o all’estero (→ cifra 15.6). |
[Illustrazione: nell’originale] | Il nuovo proprietario dell’aeromobile con sede o domicilio all’estero deve a sua volta verificare il suo assoggettamento ai sensi dell’articolo 10 LIVA (→ cifra 15.6.2). |
[Illustrazione: nell’originale] | Il locatario contribuente può evitare tali oneri fiscali se il locatore si fa iscrivere nel registro dei contribuenti IVA e trasferisce l’aeromobile sul territorio svizzero in modo tale che all’immissione in libera pratica (importazione definitiva) sia il locatore stesso a figurare come importatore (art. 3 OIVA). In seguito non sussiste più alcun rapporto transfrontaliero di locazione e/o leasing, ma una fornitura del locatore sul territorio svizzero. Il locatore contribuente dichiara all’AFC l’intera cifra d’affari conseguita (controprestazioni di locazione ed eventuale vendita dell’aeromobile) e nell’ambito degli articoli 28 segg. LIVA può dedurre a titolo d’imposta precedente l’IVA versata all’importazione. |
Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.