15.3.2 Luogo della fornitura per la locazione di un aeromobile
Info IVA per settore 11 · Traffico aereo
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2022
AFC · Info IVA settore 11 · n. 15.3.2 · Italiano
Si considera che la locazione è effettuata all’estero e non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, se il locatario con sede o domicilio sul territorio svizzero o all’estero può utilizzare l’aeromobile all’estero (è determinante il momento in cui si acquisisce il potere di disporre) ritirandolo o facendolo ritirare all’estero (art. 7 cpv. 1 lett. a LIVA), oppure se il locatore con sede o domicilio sul territorio svizzero o all’estero effettua o fa eseguire un volo di posizionamento dall’estero verso il territorio svizzero (art. 7 cpv. 1 lett. b LIVA).
È necessario distinguere l’immissione in libera pratica dell’aeromobile preso in locazione all’estero, quando viene portato sul territorio svizzero. Il trasferimento del velivolo sul territorio svizzero soggiace all’imposta sull’importazione, purché si tratti di un aeromobile che fino a quel momento è stato sdoganato soltanto all’estero (art. 50 LIVA).
Esempio 1
Poiché il locatario B con sede o domicilio sul territorio svizzero ha ottenuto il potere di disporre dell’aeromobile all’estero, si tratta di una fornitura all’estero. Pertanto, la locazione non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Se l’aeromobile non viene sdoganato sul territorio svizzero, dove però viene utilizzato, il locatore o il locatario deve far immettere il velivolo in libera pratica, se non è consentito il regime di ammissione temporanea (art. 58 LD). L’UDSC fornisce ulteriori informazioni in merito.
[Illustrazione: nell’originale]
Esempio 2
L’aeromobile si trova sul territorio svizzero al momento della messa a disposizione per l’uso (trasferimento del potere di disporre) se il locatario svizzero o estero prende in consegna l’aeromobile sul territorio svizzero oppure il volo di posizionamento per la fornitura fisica inizia in territorio svizzero. In questo caso si ha una locazione sul territorio svizzero, imponibile all’aliquota normale, salvo se il locatario è un’impresa di navigazione aerea riportata nell’ELENCO (art. 23 cpv. 2 n. 8 LIVA; → cifra 15.5.1) oppure l’aeromobile viene trasportato o spedito direttamente all’estero e il destinatario della fornitura lo utilizza prevalentemente all’estero (art. 23 cpv. 2 n. 2 LIVA; → cifra 15.5.2). La prestazione è inoltre esente dall’imposta nei casi in cui sono date le condizioni di cui all’articolo 23 capoverso 2 numero 3 LIVA.
[Illustrazione: nell’originale]
[Illustrazione: nell’originale] | Informazioni più dettagliate sulle operazioni transfrontaliere di locazione sono disponibili nell’info IVA Luogo della prestazione. |
Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.