15.6.1 Assoggettamento del venditore o del locatore di un aeromobile con sede o domicilio in territorio svizzero

Info IVA per settore 11 · Traffico aereo

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA settore 11 · n. 15.6.1 · Italiano

Nel caso in cui l’assoggettamento non sussista ancora, la vendita o la locazione di un aeromobile comporta l’assoggettamento del fornitore con sede o domicilio in territorio svizzero se la cifra d’affari realizzata nell’arco di un anno raggiunge i 100 000 franchi (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a LIVA). L’assoggettamento del fornitore con sede o domicilio in territorio svizzero sussiste anche quando la fornitura può essere fatturata in esenzione d’imposta conformemente all’articolo 23 capoverso 2 numero 1, 2 o 8 LIVA (art. 10 cpv. 2 lett. a in combinato disposto con l’art. 14 cpv. 1 lett. a LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

[Illustrazione: nell’originale]

L’assoggettamento del fornitore con sede o domicilio in territorio svizzero sussiste anche quando la fornitura dell’aeromobile (vendita o locazione) viene effettuata all’estero (art. 10 cpv. 2 lett. a LIVA).

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.