15.6.2 Assoggettamento del venditore o del locatore di un aeromobile con sede o domicilio all’estero

Info IVA per settore 11 · Traffico aereo

In vigore · Stato dal 3 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 11 · n. 15.6.2 · Italiano

L’assoggettamento di un venditore o del locatore di un aeromobile con sede o domicilio all’estero in seguito a questa fornitura deve essere verificato se il luogo della fornitura dell’aeromobile si trova sul territorio svizzero (→ cifre 15.3.1 e 15.3.2) e se finora non era dato l’assoggettamento sul territorio svizzero.

Una fornitura del genere comporta l’assoggettamento obbligatorio in Svizzera del fornitore con sede o domicilio all’estero, poiché generalmente il prezzo di vendita di un aeromobile ammonta almeno a 100 000 franchi (art. 10 cpv. 1 lett. a LIVA).

Indipendentemente dalla cifra d’affari realizzata, il venditore o il locatore con sede o domicilio all’estero è esentato dall’assoggettamento fintanto che sul territorio svizzero esegue esclusivamente forniture esenti dall’imposta ai sensi dell’articolo 23 LIVA, prestazioni escluse dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 LIVA e/o prestazioni di servizi il cui luogo si trova sul territorio svizzero ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 LIVA (art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA; [Illustrazione: nell’originale] anche cifra 1.14).

[Illustrazione: nell’originale]

Rientrano tra le prestazioni esenti dall’imposta non solo le forniture ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numeri 1 e 2 LIVA e le prestazioni ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA, bensì ad esempio anche i trasporti transfrontalieri di persone (art. 8 cpv.2 lett. e LIVA in combinato disposto con l’art. 41 OIVA) nonché la fornitura di aeromobili per i quali è dimostrabile che sono rimasti sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero conformemente all’articolo 23 capoverso 2 numero 3 LIVA (la fornitura può eventualmente comportare l’immissione in libera pratica [art. 48 LD] sul territorio svizzero [art. 50 segg. LIVA]).

[Illustrazione: nell’originale]

Il diritto al rimborso dell’imposta ai sensi dell’articolo 107 capoverso 1 lettera b LIVA in combinato con gli articoli 151 segg. OIVA è salvaguardato, se il venditore o locatore con sede o domicilio all’estero è esentato dall’assoggettamento ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA, non rinuncia a tale esenzione e l’esenzione non è riconducibile esclusivamente all’articolo 10 capoverso 2 lettera b numero 1bis LIVA (art. 151 cpv. 2 OIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

Tuttavia, se il locatore o il venditore con sede o domicilio all’estero esegue anche prestazioni imponibili sul territorio svizzero, deve essere assoggettato al più tardi al momento della locazione o della vendita dell’aeromobile (art. 10 cpv. 2 lett. a e b LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA Assoggettamento contiene ulteriori informazioni sull’assoggettamento di imprese estere.

Esempio 1
Locazione o vendita a un’impresa di navigazione aerea ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA

[Illustrazione: nell’originale]

Se il locatario o acquirente è un’impresa di navigazione aerea con sede o domicilio in Svizzera o all’estero ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA, il locatore o il venditore con sede o domicilio all’estero esegue una prestazione esente dall’imposta. Si raccomanda in tal caso ai prestatori con sede all’estero di apporre sulle fatture l’indicazione «esente dall’imposta ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA».

[Illustrazione: nell’originale]

Conformemente all’articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA il locatore o venditore A con sede o domicilio all’estero è esentato dall’assoggettamento fintanto che non esegue sul territorio svizzero prestazioni imponibili ([Illustrazione: nell’originale] osservazioni in merito all’inizio della presente cifra). Se esegue anche prestazioni escluse dall’imposta, il locatore o venditore con sede o domicilio all’estero può rinunciare ad annunciarsi come contribuente art. 10 cpv. 2 lett. b n. 1bis LIVA)

Esempio 2
Locazione o vendita a un destinatario delle prestazioni diverso da un’impresa di navigazione aerea ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA

[Illustrazione: nell’originale]

Se il locatario utilizza l’aeromobile prevalentemente all’estero conformemente all’articolo 23 capoverso 2 numero 2 LIVA, si tratta di una fornitura esente dall’imposta (→ cifra 15.5.2 in merito alla prova dell’uso prevalente all’estero).

[Illustrazione: nell’originale]

Se il locatario non utilizza l’aeromobile prevalentemente all’estero, come può avvenire ad esempio nel caso degli elicotteri, il locatario con sede o domicilio all’estero è obbligatoriamente assoggettato e deve registrarsi come contribuente presso l’AFC.

Al momento della vendita dell’aeromobile a un cliente con sede o domicilio in territorio svizzero o all’estero, in caso di esportazione si considera l’esenzione dall’imposta ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numero 1 LIVA. Se il prestatore con sede o domicilio all’estero, oltre alla vendita dell’aeromobile con successiva esportazione conformemente all’articolo 23 capoverso 2 numero 1 LIVA, non esegue altre prestazioni imponibili o escluse dall’imposta sul territorio svizzero, rimane esente dall’assoggettamento ([Illustrazione: nell’originale] osservazioni in merito all’inizio della presente cifra). Diversamente, il venditore con sede o domicilio all’estero deve registrarsi come contribuente presso l’AFC.

Precisazione della prassi e adeguamento di carattere redazionale in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. LIVA; art. 151 cpv. 2 OIVA e abrogazione dell’art. 121a OIVA) (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).