2 Esenzione dall’imposta per le prestazioni acquistate

Info IVA per settore 12 · Agenzie di viaggi ed enti turistici

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 12 · n. 2 · Italiano

(Art. 23 cpv. 2 n. 10 LIVA)

Sono esenti dall’imposta le prestazioni di servizi effettuate in nome proprio da agenzie di viaggio e organizzatori di manifestazioni, purché le stesse si avvalgano di forniture e prestazioni di servizi che terzi effettuano all’estero; se tali prestazioni di terzi sono effettuate sia sul territorio svizzero sia all’estero, è esente dall’imposta soltanto la parte della prestazione di servizi dell’agenzia di viaggio o dell’organizzatore concernente prestazioni all’estero.

Dal 1° gennaio 2025 questa disposizione è rilevante unicamente per gli organizzatori di manifestazioni. Per le agenzie di viaggio occorre osservare le indicazioni di cui alle cifre 1 e 8.

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).