1.4 Prestazioni rivendute
Info IVA per settore 12 · Agenzie di viaggi ed enti turistici
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 12 · n. 1.4 · Italiano
Affinché l’esclusione dall’imposta sia applicabile, le prestazioni devono essere acquistate da terzi e rivendute. Le prestazioni di viaggio eseguite dalle agenzie di viaggio stesse non sono escluse dall’imposta, ad eccezione delle prestazioni di servizi connesse alle prestazioni di viaggio rivendute (→ cifra 1.2.2).
Non sono considerate prestazioni rivendute:
le prestazioni acquistate e rivendute all’interno di un gruppo d’imposizione;
la vendita di prestazioni di trasporto di persone le cui circostanze lasciano evincere un rapporto di rappresentanza.
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale) e
Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).