8 Deduzione dell’imposta precedente
Info IVA per settore 12 · Agenzie di viaggi ed enti turistici
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 12 · n. 8 · Italiano
Non sussiste alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente per spese riguardanti prestazioni escluse dall’imposta eseguite sul territorio svizzero (art. 29 cpv. 1 LIVA).
Le spese necessarie per l’esecuzione di prestazioni di viaggio «eseguite all’estero o il cui godimento avviene all’estero» danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente (art. 29 cpv. 1ter LIVA).
Si ritiene che una prestazione sia eseguita all’estero o il suo godimento avvenga all’estero, se il luogo della prestazione secondo gli articoli 7 o 8 LIVA sarebbe situato all’estero, se la prestazione non fosse rivenduta da un’agenzia di viaggio.
Esempi
Si ritiene che una prestazione di trasporto di persone sia eseguita all’estero o il suo godimento avvenga all’estero, se il tragitto percorso è situato all’estero (analogamente ad art. 8 cpv. 2 lett. e LIVA).
Si ritiene che una prestazione di alloggio sia eseguita all’estero o il suo godimento avvenga all’estero, se il fondo è situato all’estero (analogamente ad art. 8 cpv. 2 lett. f LIVA).
Si ritiene che una prestazione di ristorazione sia eseguita all’estero o il suo godimento avvenga all’estero, se è effettivamente eseguita all’estero (analogamente ad art. 8 cpv. 2 lett. d LIVA).
Si ritiene che le prestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, didattiche, di intrattenimento o analoghe, rese direttamente a persone fisiche presenti in loco, comprese le prestazioni del promotore e le eventuali prestazioni connesse, siano eseguite all’estero o il loro godimento avvenga all’estero, se tali attività sono effettivamente svolte all’estero (analogamente ad art. 8 cpv. 2 lett. c LIVA).
Si ritiene che le prestazioni di assistenza eseguite da parte di guide siano eseguite all’estero o il loro godimento avvenga all’estero, se le attività sono effettivamente svolte all’estero (analogamente ad art. 8 cpv. 2 lett. c LIVA).
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 21 e 29 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale) e
Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).