6 Agenzie di viaggi con sede all’estero
Info IVA per settore 12 · Agenzie di viaggi ed enti turistici
In vigore · Stato dal 3 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 12 · n. 6 · Italiano
Se un’agenzia di viaggio (→ cifra 1.3) con sede all’estero vende prestazioni di viaggio (→ cifra 1.2) sul territorio svizzero che ha acquistato, le stesse vanno considerate eseguite all’estero giusta l’articolo 8 capoverso 2 lettera b LIVA e non comportano l’assoggettamento all’imposta di tale agenzia. Se esegue prestazioni ulteriori (→ cifra 3), il suo assoggettamento va esaminato.
Le agenzie di viaggio con sede all’estero che non diventano contribuenti sul territorio svizzero non hanno alcun diritto al rimborso dell’IVA secondo l’articolo 107 capoverso 1 lettera b LIVA, ossia l’IVA loro fatturata sul territorio svizzero per forniture e prestazioni di servizi ricevute che rifatturano come tali ai loro clienti non può essere rimborsata (art. 153 cpv. 2 OIVA). Ciò vale indipendentemente dal fatto che l’agenzia di viaggio estera agisca in nome proprio e per conto proprio o come rappresentante diretta.
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale) e
Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).