4.2 Determinazione della controprestazione in casi particolari

Info IVA per settore 12 · Agenzie di viaggi ed enti turistici

In vigore · Stato dal 26 marzo 2026

AFC · Info IVA settore 12 · n. 4.2 · Italiano

  • Pagamenti per annullamenti
    I pagamenti che i clienti effettuano per gli annullamenti (ad es. pagamenti no show) sono considerati un risarcimento del danno. Per l’agenzia di viaggio, conformemente all’articolo 18 capoverso 2 lettera i LIVA, costituiscono una non controprestazione. L’ottenimento del risarcimento del danno non comporta alcuna correzione della deduzione dell’imposta precedente.

  • Commissioni sulle carte di credito
    Le commissioni sulle carte di credito non costituiscono una diminuzione della controprestazione (art. 46 OIVA) e non possono pertanto essere portate in deduzione dalla cifra d’affari.

  • Buoni
    Indipendentemente dal sistema di rendiconto, le vendite di buoni valore vanno imposte all’aliquota determinante solo al momento della loro riscossione. Si considera controprestazione il controvalore della prestazione venduta.

    I giustificativi (fatture, ricevute ecc.) concernenti la vendita di buoni valore non possono fare riferimenti all’IVA.

    Per contro, nel caso dei buoni prestazione la controprestazione è considerata incassata già all’atto della vendita del buono. L’imposta deve essere conteggiata in questo momento (art. 40 cpv. 1 lett. c LIVA).

    [Illustrazione: nell’originale]

    L’info IVA Oggetto dell’imposta contiene informazioni supplementari concernenti la distinzione tra buoni valore e buoni prestazione.

  • Prestazioni a persone strettamente vincolate e al proprio personale
    L’imposta va in linea di principio calcolata sulla controprestazione ricevuta. Se la prestazione è eseguita a condizioni preferenziali:

    • in caso di prestazioni a persone strettamente vincolate si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti;

    • in caso di prestazioni del datore di lavoro al personale che vanno dichiarate nel certificato di salario, si considera controprestazione il valore che è determinante anche per l’imposta federale diretta.

    [Illustrazione: nell’originale]

    Ulteriori informazioni figurano nell’info IVA Quote private.

  • Compensazioni con prestazioni in contropartita
    La prestazione in contropartita del destinatario della prestazione non deve necessariamente consistere in un pagamento in denaro. Anche qualsiasi altra prestazione valutabile in denaro è considerata controprestazione, come ad esempio la cessione di beni e la compensazione con una contropretesa. Quando forniture o prestazioni di servizi sono compensate con prestazioni in contropartita (forniture o prestazioni di servizi), entrambi i contraenti devono contabilizzare e dichiarare l’intero valore della prestazione eseguita.

    Per ottenere un trattamento fiscale corretto conviene allestire giustificativi separati per la prestazione e per la prestazione in contropartita (ad es. fatturazione reciproca).

Prima definizione della prassi in seguito a una sentenza di un tribunale su un elemento non definito nella prassi vigente dell’AFC (data di pubblicazione: 17.03.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).