4.2 Determinazione della controprestazione in casi particolari
Info IVA per settore 12 · Agenzie di viaggi ed enti turistici
In vigore · Stato dal 26 marzo 2026
AFC · Info IVA settore 12 · n. 4.2 · Italiano
Pagamenti per annullamenti
I pagamenti che i clienti effettuano per gli annullamenti (ad es. pagamenti no show) sono considerati un risarcimento del danno. Per l’agenzia di viaggio, conformemente all’articolo 18 capoverso 2 lettera i LIVA, costituiscono una non controprestazione. L’ottenimento del risarcimento del danno non comporta alcuna correzione della deduzione dell’imposta precedente.
Commissioni sulle carte di credito
Le commissioni sulle carte di credito non costituiscono una diminuzione della controprestazione (art. 46 OIVA) e non possono pertanto essere portate in deduzione dalla cifra d’affari.
Giustificativi in valuta estera
Gli importi nei giustificativi in valuta estera vanno convertiti in franchi svizzeri.[Illustrazione: nell’originale]
Ulteriori informazioni figurano nell’info IVA Calcolo dell’imposta e aliquote d’imposta.
Giustificativi in relazione a criptocoin/criptotoken
Le controprestazioni in criptocoin/criptotoken (→ info IVA Oggetto dell’imposta) devono essere fatturate anche in una valuta legale (svizzera o estera).[Illustrazione: nell’originale]
Ulteriori informazioni figurano nell’info IVA Calcolo dell’imposta e aliquote d’imposta.
Buoni
Indipendentemente dal sistema di rendiconto, le vendite di buoni valore vanno imposte all’aliquota determinante solo al momento della loro riscossione. Si considera controprestazione il controvalore della prestazione venduta.
I giustificativi (fatture, ricevute ecc.) concernenti la vendita di buoni valore non possono fare riferimenti all’IVA.
Per contro, nel caso dei buoni prestazione la controprestazione è considerata incassata già all’atto della vendita del buono. L’imposta deve essere conteggiata in questo momento (art. 40 cpv. 1 lett. c LIVA).[Illustrazione: nell’originale]
L’info IVA Oggetto dell’imposta contiene informazioni supplementari concernenti la distinzione tra buoni valore e buoni prestazione.
Prestazioni a persone strettamente vincolate e al proprio personale
L’imposta va in linea di principio calcolata sulla controprestazione ricevuta. Se la prestazione è eseguita a condizioni preferenziali:in caso di prestazioni a persone strettamente vincolate si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti;
in caso di prestazioni del datore di lavoro al personale che vanno dichiarate nel certificato di salario, si considera controprestazione il valore che è determinante anche per l’imposta federale diretta.
[Illustrazione: nell’originale]
Ulteriori informazioni figurano nell’info IVA Quote private.
Compensazioni con prestazioni in contropartita
La prestazione in contropartita del destinatario della prestazione non deve necessariamente consistere in un pagamento in denaro. Anche qualsiasi altra prestazione valutabile in denaro è considerata controprestazione, come ad esempio la cessione di beni e la compensazione con una contropretesa. Quando forniture o prestazioni di servizi sono compensate con prestazioni in contropartita (forniture o prestazioni di servizi), entrambi i contraenti devono contabilizzare e dichiarare l’intero valore della prestazione eseguita.
Per ottenere un trattamento fiscale corretto conviene allestire giustificativi separati per la prestazione e per la prestazione in contropartita (ad es. fatturazione reciproca).
Prima definizione della prassi in seguito a una sentenza di un tribunale su un elemento non definito nella prassi vigente dell’AFC (data di pubblicazione: 17.03.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).