4.3 Parte relativa all’imposta precedente

Info IVA per settore 14 · Finanza

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010

AFC · Info IVA settore 14 · n. 4.3 · Italiano

Gli istituti attivi nel settore finanziario devono ripartire nei loro rendiconti IVA le imposte precedenti deducibili in

  • imposte precedenti su costi del materiale e prestazioni di servizi, deduzione alla cifra 400 del rendiconto IVA; e
  • imposte precedenti su investimenti e altri costi d’esercizio, deduzione alla cifra 405 del rendiconto IVA.

A tale scopo sono necessarie registrazioni contabili separate.

Le banche possono rinunciare a questa ripartizione. In tal caso procedono alla deduzione dell’imposta precedente interamente alla cifra 405 del rendiconto IVA. Le banche che aderiscono alla regolamentazione forfettaria della deduzione dell’imposta precedente devono tuttavia attenersi agli obblighi speciali concernenti le registrazioni contabili (→  info IVA ”Regolamentazione forfettaria della deduzione dell’imposta precedente per le banche”).