4.2 Parte relativa alla cifra d’affari
Info IVA per settore 14 · Finanza
In vigore · Stato dal 11 maggio 2026
AFC · Info IVA settore 14 · n. 4.2 · Italiano
Gli istituti attivi nel settore finanziario devono contabilizzare separatamente nei loro libri contabili le seguenti categorie di operazioni:
prestazioni di servizi escluse dall’imposta (→ cifra 2.1.4);
prestazioni imponibili all’aliquota normale (→ cifre 2.1.5 e 2.1.6);
prestazioni di servizi che non soggiacciono all’imposta eseguite all’estero (→ cifra 2.1.5.2) così come prestazioni esenti dall’imposta (→ cifra 2.1.7).
Se sono eseguite pure prestazioni imponibili all’aliquota ridotta o all’aliquota speciale per prestazioni del settore alberghiero, anche queste categorie di cifre d’affari devono essere contabilizzate separatamente.
I contribuenti sono liberi di allestire, ripartiti secondo le precitate categorie,
a. | conti separati dei ricavi o |
b. | giornali di cifra d’affari. |
[Illustrazione: nell’originale] | Non è ammesso determinare le cifre d’affari/prestazioni imponibili con calcoli retrospettivi in funzione dell’imposta sulla cifra d’affari contabilizzata (capitalizzazione dell’IVA contabilizzata). |
In occasione dei controlli, l’AFC deve poter constatare facilmente e con sicurezza in base ai giustificativi il trattamento fiscale dei diversi tipi di cifre d’affari (ad es. diritti di custodia, tasse per la gestione patrimoniale, commissioni di borsa, commissioni per investimenti fiduciari e commissioni di incasso cedole).
A tal fine, occorre tenere i documenti in modo tale che sia assicurata la verificabilità delle operazioni commerciali partendo dal singolo giustificativo passando per la contabilità sino al rendiconto IVA e viceversa. In questo contesto è irrilevante il genere di mezzi tecnici impiegati per la tenuta dei libri contabili e per l’archiviazione (verificabilità; → info IVA Contabilità e fatturazione).
Per consentire l’esame dei casi per i quali è stata fatta valere l’esenzione fiscale o l’esecuzione all’estero di prestazioni di servizi, deve essere possibile anche una verifica celere del domicilio (ad es. sulla base del patrimonio clienti in relazione con i dossier clienti, nei quali dovrebbero essere archiviati, tra l’altro, il mandato di gestione patrimoniale e il modulo A delle banche per l’accertamento dell’avente economicamente diritto).
[Illustrazione: nell’originale] | Ai sensi dell’articolo 71 capoverso 1 LIVA, le cifre d’affari escluse dall’imposta devono essere dichiarate alla cifra 200 e, a titolo di deduzione, alla cifra 230 del rendiconto IVA. Ai fini di una semplificazione, le banche possono, entro il termine fissato dalla legge per la finalizzazione (art. 72 cpv. 1 LIVA), dichiarare le cifre d’affari escluse dall’imposta anche soltanto una volta per periodo fiscale nel rendiconto di correzione (per l’anno civile corrispondente) oppure nel rendiconto del quarto trimestre. Il calcolo delle cifre d’affari escluse dall’imposta per la dichiarazione annua può essere effettuato sulla base del conto annuale. Dalla cifra d’affari complessiva determinante secondo il conto annuale devono in questo caso essere dedotte le prestazioni imponibili, le prestazioni esenti dall’imposta e le prestazioni eseguite all’estero (che sarebbero imponibili sul territorio svizzero o per le quali sarebbe possibile optare per l’imposizione sul territorio svizzero). Il valore rimanente deve essere dichiarato alla cifra 200 e, quale prestazione esclusa dall’imposta, alla cifra 230 del rendiconto IVA. Le banche possono rinunciare a questa semplificazione e alla dichiarazione delle cifre d’affari escluse dall’imposta, se scelgono la categoria tariffaria più alta del canone per le imprese (art. 68a cpv. 1 e art. 70 LRTV; art. 67b ORTV). La banca può richiedere tale semplificazione presso l’AFC per via elettronica tramite l’apposito portale entro il 15 gennaio dell’anno contabile corrispondente. La scelta sarà valida fino a revoca. Eventuali correzioni della cifra d’affari non hanno conseguenze sul livello tariffario. |