1.1 Principio

Info IVA per settore 16 · Assicurazioni

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA settore 16 · n. 1.1 · Italiano

Sono escluse dall’imposta le prestazioni di assicurazione (→ cifra 1.2), di riassicurazione (→ cifra 1.4) e delle assicurazioni sociali (→ cifra 1.2), comprese quelle relative all’attività di agente o di intermediario d’assicurazione (→ cifra 1.5),

Nel settore delle assicurazioni sociali e della prevenzione, sono parimenti escluse dall’imposta le prestazioni reciproche tra istituti delle assicurazioni sociali, le prestazioni degli organi di esecuzione in virtù di compiti preventivi prescritti dalla legge, nonché le prestazioni che servono alla formazione professionale e alla formazione professionale continua ([Illustrazione: nell’originale] l’info IVA “Oggetto dell’imposta” contiene ulteriori informazioni in merito).

Secondo l’articolo 22 capoverso 2 lettera a LIVA, l’opzione non è possibile per le summenzionate prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numero 18 lettere a–d LIVA. Di conseguenza, l’IVA che grava le forniture, le prestazioni di servizi e le importazioni di beni, utilizzati per conseguire simili prestazioni escluse dall’imposta sul territorio svizzero o all’estero, non può essere dedotta a titolo d’imposta precedente (art. 29 cpv. 1 e 1bis LIVA). Questo principio vale anche per l’impresa assoggettata come contribuente in seguito alla realizzazione di altre prestazioni.

È considerato luogo delle prestazioni di servizi di assicuratori e riassicuratori, come pure di agenti e intermediari d’assicurazione, quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa per i quali viene effettuata la prestazione di servizi, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo nel quale ha la dimora (art. 8 cpv. 1 LIVA). Le prestazioni di servizi nel settore assicurativo, che secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIVA valgono effettuate all’estero, non soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite in territorio svizzero e non legittimano la deduzione dell’imposta precedente (art. 29 cpv. 1 e 1bis LIVA).

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.