1.3 Supplementi su premi di assicurazione

Info IVA per settore 16 · Assicurazioni

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA settore 16 · n. 1.3 · Italiano

I supplementi che l’assicuratore riscuote dal suo stipulante contemporaneamente ai premi stessi non costituiscono una propria prestazione di assicurazione, ma unicamente una partita di giro, se:

  • lo stipulante è, senza contropartita, debitore per legge di tali supplementi (p. es. quale detentore di veicoli a motore);

  • l’assicuratore trasmette questi supplementi a terzi (p. es. a un fondo); e

  • il supplemento è definito come tale e menzionato separatamente nel conteggio dei premi.

[Illustrazione: nell’originale]

Se queste condizioni non sono adempite cumulativamente, l’importo complessivo fatturato allo stipulante è considerato una controprestazione per prestazioni assicurative escluse dall’imposta realizzate in proprio nome dall’assicuratore, che può comportare una correzione della deduzione dell’imposta precedente. Il destinatario (p. es. fondo o un organo incaricato della prevenzione) di tali importi non deve imporli, poiché non si verifica un rapporto di prestazioni con il rispettivo assicuratore.

Esempio 1
I premi supplementari a copertura delle spese per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali che gli assicuratori LAINF riscuotono dallo stipulante e riversano alla SUVA per la gestione (art. 87 LAINF e art. 91 OPI).

Esempio 2
I contributi per la prevenzione degli infortuni che gli assicuratori sulla responsabilità civile riscuotono dallo stipulante, unitamente ai premi d’assicurazione, e riversano al corrispondente fondo (art. 1 della legge federale del 25 giugno 1976 concernente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale [RS 741.81]).

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA “Oggetto dell’imposta” contiene ulteriori informazioni in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione.