1.2 Prestazioni di assicurazione
Info IVA per settore 16 · Assicurazioni
In vigore · Stato dal 14 gennaio 2026
AFC · Info IVA settore 16 · n. 1.2 · Italiano
Si è in presenza di una prestazione di assicurazione secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 18 lettere a e b LIVA quando sono adempite cumulativamente le seguenti condizioni:
si è in presenza di un rischio o di un pericolo;
il prestatore (assicuratore) si assume il rischio o il pericolo (prestazione);
per questo lo stipulante paga un premio (controprestazione);
la prestazione è indipendente;
il rischio è compensato in base a principi statistici (esercizio di un’attività pianificata).
La nozione di assicurazione comprende tutti i settori di assicurazione, in particolare:
l’assicurazione delle persone
ad esempio l’assicurazione sulla vita, l’assicurazione contro gli infortuni, l’assicurazione malattia;
l’assicurazione di cose e del patrimonio
ad esempio l’assicurazione contro gli incendi, i danni elementari e gli altri danni, l’assicurazione contro i furti;
l’assicurazione responsabilità civile, l’assicurazione contro i rischi o in riduzione dei rischi nell’ambito dei crediti (insolvenza in genere, credito d’esportazione, prestito ipotecario ecc.), cauzioni e altre perdite finanziarie (rischi professionali, perdite di guadagno ecc.);
la protezione giuridica;
gli altri rapporti assicurativi prescritti da leggi
ad esempio l’assicurazione contro le malattie in conformità della LAMal oppure assicurazioni cantonali di immobili;
l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l’assicurazione invalidità (AI), l’assicurazione contro la disoccupazione (AD), l’indennità per perdita di guadagno (IPG), nonché la previdenza professionale.
Le prestazioni di assicurazione sono realizzate in particolare da imprese di assicurazione di diritto privato sottoposte alla LSA per il corrispondente ramo assicurativo, che hanno ricevuto un’autorizzazione o che non sottostanno alla sorveglianza o ne sono esonerati (art. 2 cpv. 1 lett. a, b e d, art. 2 cpv. 2 lett. a e b, art. 2 cpv. 3 e art. 3 cpv. 1 LSA).
Eseguono parimenti prestazioni di assicurazione escluse dall’imposta le persone giuridiche di diritto privato o pubblico che esercitano l’assicurazione sociale malattie o infortuni e che sono autorizzate a farlo in applicazione della legge federale del 26 settembre 2014 concernente la vigilanza sull’assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal; RS 832.12) o dell’articolo 68 LAINF. Lo stesso vale per gli istituti di previdenza professionale in virtù delle leggi che sono loro applicabili.
Se un’impresa offre, dietro controprestazione, a un numero indeterminato di terzi (ad es. membri o clienti di un viaggio) l’assunzione, in proprio nome, di un rischio e per questo rischio si assicura tramite un’assicurazione collettiva per danni causati da terzi presso un’impresa di assicurazioni, il premio che essa fattura in proprio nome ai terzi è escluso dall’imposta qualora sono adempiti i presupposti menzionati alla cifra 4.5.
Un’attività di consulenza fatturata separatamente vale come prestazione accessoria a una prestazione d’assicurazione esclusa dall’imposta solo se è in relazione alla stipulazione di un contratto d’assicurazione o a una modifica di un contratto d’assicurazione (→ cifra 4.1.2).
Costituisce controprestazione per una prestazione assicurativa il valore patrimoniale che dev’essere corrisposto all’assicuratore per l’adempimento della prestazione assicurativa (art. 3 lett. f LIVA).
Essa comprende per esempio:
premi, contributi e supplementi (→ cifra 1.3);
supplementi per la fatturazione rateale dei premi;
emolumenti per l’allestimento della polizza assicurativa (ad es. in caso di perdita);
emolumenti per rischi di cambio (cambio valuta per assicurazioni con due differenti valute);
emolumenti per modifiche contrattuali prima della scadenza di un anno;
emolumenti prelevati per la sospensione di assicurazioni e per le spese di diffida.
In caso di prestazioni a persone strettamente vincolate, si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti (prezzo come per terzi; art. 24 cpv. 2 LIVA e art. 26 OIVA). Sono considerati persone strettamente vincolate i titolari di almeno il 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un’impresa o di una corrispondente partecipazione a una società di persone, oppure persone a loro vicine. Anche le fondazioni e le associazioni con le quali sussiste un rapporto economico, contrattuale o personale particolarmente stretto sono considerate persone strettamente vincolate; gli istituti di previdenza non sono considerati persone strettamente vincolate.
[Illustrazione: nell’originale] | Le info IVA Base di calcolo e aliquote d’imposta nonché Quote private contengono ulteriori informazioni in merito. |