2.5 Trattamento dei sinistri

Info IVA per settore 16 · Assicurazioni

In vigore · Stato dal 1 luglio 2015

AFC · Info IVA settore 16 · n. 2.5 · Italiano

Il trattamento dei sinistri (liquidazione dei danni) effettuata in nome e per conto di un terzo (p. es. assicuratore, fondo, associazione oppure SA) comprende di regola le seguenti prestazioni:

  • apertura di un incarto;

  • richiesta dei rapporti (di polizia, degli ospedali ecc.);

  • contatti e corrispondenza con lo stipulante dell’assicurazione e/o l’assicurato, con la parte lesa e altre parti in causa;

  • richiesta di patrocinio di un avvocato o di periti;

  • accertamento dell’ammontare dei danni, degli obblighi di prestazione e del volume delle prestazioni;

  • pagamento alla parte lesa dell’importo assicurato.

L’indennizzo che il mandatario (p. es. assicuratore, fiduciario oppure ispettore di sinistri indipendente) riceve per queste attività è imponibile all’aliquota normale.

[Illustrazione: nell’originale]

Il trattamento dei sinistri da parte di agenti o intermediari d’assicurazione, eseguito nell’ambito del proprio portafoglio assicurativo, è escluso dall’imposta (→  cifra 1.5.1).

Esempio 1
Nell’ambito di un evento dannoso che coinvolge diversi assicuratori, un assicuratore assume la responsabilità di gestire la liquidazione dei danni e per questo riceve un compenso che è imponibile all’aliquota normale.

Esempio 2
Un assicuratore esegue, su mandato di un assicuratore domiciliato all’estero, la liquidazione del danno di responsabilità civile causato in Svizzera dal suo assicurato. La prestazione, di per sé imponibile, è considerata effettuata all’estero ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 LIVA (principio del luogo del destinatario) e non soggiace pertanto all’IVA svizzera (imposta sulle prestazioni eseguite in territorio svizzero). I relativi costi legittimano la deduzione dell’imposta precedente (art. 28 LIVA).